Sanzioni Consob ai sindaci, senza favor rei
Pubblicato il 11 agosto 2018
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In tema di sanzione amministrativa pecuniaria che si applica, ai sensi dell’articolo 193, comma 3 lett. a) del TUF ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri di informazione, non si applica lo ius superveniens più favorevole.
Favor rei di matrice penalistica non si estende alle sanzioni amministrative
Difatti, come già ricordato dalla giurisprudenza, in materia di intermediazione finanziaria, le modifiche alla parte V del Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF), apportate dal Decreto legislativo n. 72/2015, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, in tal senso disponendo l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
Ne deriva che non è possibile ritenere l'applicazione immediata della legge più favorevole, atteso che il principio cd. del "favor rei", di matrice penalistica, non si estende, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde, invece, al distinto principio del "tempus regit actum".
E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 20688 del 9 agosto 2018, con la quale è stata ritenuta infondata, tra gli altri motivi, la censura promossa dalla difesa di un sindaco di una Spa, operante nel settore dell’intermediazione finanziaria, oppostosi alla sanzione irrogatagli ai sensi del citato articolo 193, comma 3°.
Questi, in particolare, aveva posto la questione dell'incidenza dello ius superveniens più favorevole, evidenziando che, nelle more, la disposizione in esame era stata modificata, prevedendosi, allo stato, una sanzione applicabile da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 1milione e cinquecentomila euro, laddove la previgente disposizione prevedeva un minimo di 25mila euro ed un massimo di 2milioni e cinquecentomila euro.
A suo dire, ossia, in applicazione del principio del favor rei, occorreva tenere conto della norma sopravvenuta più favorevole, suscettibile di portare ad una riduzione della sanzione applicata.
Questione di incostituzionalità manifestamente infondata
I giudici di legittimità, nella specie, hanno ritenuto che proprio in considerazione della esclusione della natura penale delle sanzioni in esame, non si profilava alcun vizio di eccesso di delega – per come sollevato dal ricorrente - né appariva configurabile la dedotta violazione degli articoli 117 e 3 della Costituzione.
E’ stata disattesa, ciò posto, la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata alla luce di un precedente della Corte costituzionale medesima in tema di sanzioni amministrative (n. 193/2016).
In definitiva, sono state confermate le sanzioni Consob irrogate nei confronti del sindaco ricorrente in considerazione della contestazione di violazioni relative ai doveri di vigilanza, alla disciplina sulla trasparenza informativa e anche alla luce dell'assenza dei requisiti di indipendenza tra il sindaco medesimo e l'amministratore delegato della società.
- eDotto.com – Edicola 22 luglio 2016 - Maxisanzione vigente all’epoca dei fatti – Redazione eDotto
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