Sanzionato il notaio che non provvede all'addebito delle imposte per un atto a suo rogito

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Con la sentenza n. 1170 del 21 gennaio 2014, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso promosso da un notaio nei cui confronti la Corte d'appello aveva irrogato una sanzione pecuniaria per non aver provveduto all'addebito relativamente alle imposte autoliquidate per un atto a suo rogito a seguito di registrazione telematica e, quindi, per violazione dell'articolo 147, lettera a) della Legge notarile.

Secondo i giudici di merito, in particolare, la condotta tenuta dal professionista era da ritenere gravemente negligente in quanto contrastante con la identificazione del notaio come soggetto qualificato a garantire il versamento delle imposte relative agli atti da lui rogati con celerità e certezza. Pregresse e reiterate condotte della medesima natura poste in essere dal notaio escludevano, inoltre, l'accidentalità dell'episodio e la scusabilità dell'errore del professionista medesimo.

Detta statuizione è stata confermata dalla Suprema corte la quale ha, altresì, rilevato che, con riferimento all'elemento soggettivo dell'incolpazione, la circostanza della insufficienza della provvista era pienamente conoscibile dal notaio che si era dimostrato negligente avuto anche riguardo agli analoghi episodi verificatosi poco prima.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Pagamento immediato per il notaio – Maciocchi

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