Ritenute appalti. Imprese sostituti, il bonus Renzi si può compensare
Pubblicato il 15 febbraio 2020
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Fuori il bonus Renzi dal divieto di compensazioni nella disciplina sulle ritenute negli appalti. La norma restrittiva fa i conti con le norme che permettono ai sostituti di imposta di compensare i crediti con l’F24 come unica modalità.
Il divieto di compensazione: le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici sono obbligate al versamento delle ritenute, da esse trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Come detto, il divieto non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta.
Scorrendo i codici, indicati dall’Agenzia nella tabella 1 della circolare 1/E/2020, che permettono invece la compensazione, oltre al bonus Renzi – codice 1655 RECUPERO DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA SOMME EROGATE BONUS 80 euro - rientrano, tra tanti: i crediti che i sostituti d’imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure i crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute.
Non sono, invece, ammesse eccezioni per gli altri crediti maturati dalle imprese utilizzabili in compensazione tramite modello F24, quali, a titolo esemplificativo, i crediti tributari (IVA, imposte dirette), i crediti derivanti da agevolazioni e i crediti maturati per contributi e premi assicurativi obbligatori.
Tali crediti, in nessun caso, potranno essere utilizzati ai fini del pagamento delle ritenute di cui all’articolo 17-bis, comma 1, ma dovranno essere compensati con altri debiti tributari e contributivi dell’impresa, fermi restando gli eventuali specifici divieti previsti da altre disposizioni dell’ordinamento.
Presto una banca dati appalti sarà messa a disposizione dall’Inps per ripartire i versamenti tra singoli appalti, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per i quali è vietato utilizzare crediti per il pagamento.
Ritenute appalti. Moratoria
Si ricorda che la circolare 1/E/2020 chiarisce che sussiste una moratoria delle sanzioni, fino al 30 aprile 2020, per il committente se l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice abbia correttamente determinato e versato le ritenute fiscali, ma abbia effettuato il versamento senza utilizzare un modello F24 per ciascun committente.
- edotto.com - Edicola del 14 febbraio 2020 - Ritenute appalti. Il profilo sanzionatorio - G. Lupoi
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