Risoluzione anticipata. L’indennizzo per mancato guadagno sconta la ritenuta

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Risoluzione anticipata. L’indennizzo per mancato guadagno sconta la ritenuta

L’indennizzo all’ex presidente è da assoggettare a ritenuta se sostituisce il mancato guadagno.

Richiamando le risoluzioni 22 aprile 2009, n. 106 e 7 dicembre 2007, n. 356, l’agenzia delle Entrate - risoluzione 27 del 6 febbraio 2020 - ribadisce che:

  • sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce;
  • non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente).

L’Agenzia, in merito ad un quesito sull’indennizzo per la risoluzione anticipata dell'incarico di presidente di un Ente, spiega che se il pagamento è sostitutivo dei mancati redditi conseguenti alla risoluzione anticipata del rapporto, ha la medesima natura reddituale degli emolumenti ordinariamente spettanti all'ex presidente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Tuir.

Le somme liquidate dovranno essere assoggettate alla ritenuta di cui all'articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, al pari dei compensi corrisposti per le prestazioni professionali svolte sulla base del rapporto contrattuale precedentemente in essere.

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