Risarcimenti, tabelle da attualizzare

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Il giudice, nel risarcimento del danno biologico, deve liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione, e applicando rivalutazione e interessi, compensativi o da ritardo. Il danno morale inoltre, inteso come lesione dell’integrità morale della persona, non può venire liquidato in modo automatico e pro quota. Questi i principi sottolineati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5795/08.
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