Risarcimenti con “tassazione separata”

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Il giudice di legittimità richiama le norme del Testo unico delle imposte sui redditi, specificamente l’articolo 6, dedicato ai proventi conseguiti in sostituzione dei redditi e alle indennità conseguite a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita dei redditi, considerati redditi della stessa categoria di quelli perduti o sostituiti. Il richiamo viene effettuato in occasione della pronuncia n. 3632, del 20 febbraio 2006, nella quale la Cassazione fornisce le proprie indicazioni di legittimità sull’indennità prevista dal contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali per licenziamento ingiustificato o recesso per giusta causa, decidendo che essa è soggetta a tassazione separata e a ritenuta d’acconto. Tutte le indennità percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi sono soggette a tassazione, considerando che il presupposto impositivo si realizza ogni volta che l’indennità origina dal rapporto di lavoro. 

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