Riqualificazione contratto di affitto: accertamento entro i tre anni

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Con sentenza 131/3/2014 del 5 marzo 2014, la Ctp Reggio Emilia ha stabilito che, in caso di riqualificazione di un atto registrato, il Fisco non può procedere all'accertamento delle maggiori imposte di registro e ipocatastali entro il termine dei 5 anni, previsto solo per le omesse registrazioni.

Il fatto scaturisce dall'affitto di un'azienda da parte di una società, con contestuale registrazione del contratto nel 2009.

Una volta riqualificato il contratto come cessione d'azienda, le si notificava un atto di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma oltre il termine dei tre anni.

La società ha proceduto ad impugnare l'atto perché la notifica era pervenuta oltre il termine dei tre anni, dal momento che per gli atti registrati è prevista la decadenza triennale ex articolo 76, comma 2 del Dpr 131/1986.

Sulla base del fatto che permettere il termine dei cinque anni “sarebbe un abuso perché comporta di fatto l'elusione del termine ordinario dei tre anni previsto dall'articolo 76, comma 2, del Dpr 131/1986 per gli atti registrati in via tradizionale per richiedere sia l'imposta principale che l'imposta complementare e suppletiva, vanificandone in pratica il disposto e gli effetti”, il ricorso è stato accolto.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - L'atto riqualificato non dà più tempo per l'accertamento - Acierno

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