Rinegoziazione con garanzia unica

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Desta apprensioni nel mondo bancario, per la “tenuta” delle garanzie, la rinegoziazione “assistita” dei mutui da proporre obbligatoriamente ai clienti delle banche aderenti alla convenzione tra Abi e mineconomia, a causa della probabile assenza di traccia nei Registri immobiliari. L’interrogativo – pur affermando il decreto 93/2008 che “le garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti alla data di scadenza di detto mutuo” – è se l’ipoteca originaria sia idonea a garantire anche le obbligazioni nascenti dalla rinegoziazione. Se si tratta di una vera e propria rinegoziazione – quindi di una modifica delle condizioni dell’originario contratto, tale da non snaturarne l’essenza – il problema della permanenza dell’ipoteca a garanzia del contratto rinegoziato non si pone. Se, viceversa, le correzioni al contratto originario sono tali da configurare un nuovo contratto, il tema della permanenza della vecchia garanzia diverrebbe critico.
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