Rimborso Iva senza tempi supplementari

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Secondo la Cassazione - sentenza 9142 del 3.5.2005 - essendo perentorio il termine per presentare l'istanza di rimborso Iva da parte dei soggetti senza stabile organizzazione in Italia, non esistono rimedi alternativi o concorrenti alla tutela giudiziale azionabile dal contribuente innanzi al giudice tributario se l'istanza è stata presentata entro il termine di decadenza; al contrario, il decorso del termine di legge comporta che il contribuente non possa esperire un'azione giudiziale davanti al giudice tributario o ordinario per il recupero del tributo corrisposto in misura eccedente.

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