Riforma fiscale e IVA. Tocca al Governo
Autore: Alessia Lupoi
Pubblicato il 24 aprile 2014
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La legge n. 23/2014 - 11 marzo (GU n. 59 del 12 marzo 2014) – conferisce, in 16 articoli, una delega al Governo «per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita». L’Esecutivo dovrà in un anno cambiare il fisco attraverso misure di intervento quali:
• la riforma del catasto degli immobili;
• la riformulazione della previsione di un regime fiscale agevolato per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici;
• la detraibilità degli scontrini per colpire l'evasione;
• l’ampliamento dell’opportunità di rateizzare i debiti tributari. Tra i compiti assegnati dal Parlamento al Governo con la delega, vi è la revisione delle “imposte minori” - cioè le imposte sulla produzione e sui consumi, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative, sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti – per via di una semplificazione degli adempimenti, di una razionalizzazione delle aliquote e di un accorpamento - o soppressione - di fattispecie particolari.
Stanno nel mucchio i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire per la semplificazione dei sistemi speciali Iva, nonché l'attuazione del regime del gruppo Iva. Sul punto si soffermerà il presente contributo.
RIFORMA FISCALE E IVA
In sostanza, cambierà l’intero assetto del sistema tributario, con l’intento di rafforzare la tutela dei contribuenti e contrastare l’evasione fiscale, anche per mezzo del controllo dei conti correnti e con un nuovo servizio telematico di Equitalia che cancelli il fenomeno dei pagamenti non dovuti. Con particolare riferimento all’IVA, sarà incentivato l’utilizzo della fatturazione elettronica, come della trasmissione telematica dei corrispettivi attraverso una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti. Saranno potenziati i sistemi di tracciabilità dei pagamenti e i meccanismi di riscontro tra le transazioni effettuate e la documentazione obbligatoria Iva, anche tramite sollecitazioni all’utilizzo della moneta elettronica e la parallela disincentivazione all’utilizzo del denaro contante. In tal modo, il contribuente sarà invogliato ad aderire a sistemi tecnologicamente avanzati di digitalizzazione degli adempimenti contabili e dell’IVA con consistenti vantaggi in termini di riduzione del numero degli adempimenti e di certificazione di essi, una volta giunto il flusso informativo nella disponibilità del Fisco. Questo, a sua volta, disporrà di informazioni sul contribuente e sulla sua attività praticamente in tempo reale riducendo così tempi e costi con la richiesta di chiarimenti.REVERSE CHARGE
Il Governo é chiamato a valutare l’introduzione nel nostro sistema normativo di meccanismi di contrasto all’evasione IVA sui beni e servizi intermedi, resi nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, aumentando il ricorso al meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”), nonché l’introduzione del meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori. Con il maggior impiego del “reverse charge” si dovrebbe evitare che il cessionario porti in detrazione l’IVA che il cedente non versa, quindi prevenire fenomeni di frodi, in linea con le Direttive comunitarie, che prevedono un meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism – in acronimo “QRM”) a favore degli Stati interessati, in presenza di frodi improvvise e massicce, con autorizzazione ad introdurre il meccanismo dell’inversione contabile per periodi prestabiliti e fino alla cessazione delle minacce. Le Direttive Ue del 2013, in particolare, hanno ampliato l’art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE ed introdotto il nuovo art. 199-ter.Per effetto delle novità di legge: viene consentito agli Stati membri di introdurre, su base facoltativa e temporanea fino al 31 dicembre 2018, il meccanismo del reverse charge all’interno di un elenco predeterminato di settori (col tempo dilatato); viene introdotto un meccanismo di reazione rapida a favore di ciascuno Stato interessato, da completare entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, che consente di applicare l’inversione contabile per un breve periodo – fino al 31 dicembre 2018 - a seguito di apposita notifica da parte dello Stato membro, in presenza di frode improvvisa e massiccia.
Degna di nota nel panorama degli interventi governativi, é la previsione dell’attuazione del regime di gruppo ai fini dell’applicazione dell’IVA, previsto dalla Direttiva 2006/112/Ce (del Consiglio), del 28 novembre 2006, all’art. 11, ma che prima della delega fiscale che commentiamo non aveva ancora visto la luce in Italia. Pertanto, il Governo, come indicato dal Parlamento, deve dare attuazione alla citata Direttiva esercitando la facoltà, prevista appunto dall’art. 11, di considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro, che siano giuridicamente indipendenti tra loro ma che siano strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.
n.b. - Questa è facoltà già prevista per gli altri Stati membri dell’Unione europea. Secondo le nuove regole, i soggetti passivi che dovessero esercitare l’opzione per ‘‘entrare’’ nel Gruppo IVA perderebbero l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto poiché nascerebbe un nuovo soggetto d’imposta, il ‘‘Gruppo IVA’’ (*) che, al pari di un qualsiasi altro soggetto passivo, sarebbe tenuto all’applicazione di ogni disposizione IVA in materia di soggetti passivi e di adempimenti documentali e dichiarativi.
n.b. - Il nuovo sistema non sostituisce l’attuale previsione di legge sull’ ‘‘IVA di gruppo’’, dettata dall’art. 73 del D.P.R. n. 633/1972, ma vi si abbina.
GRUPPO IVA UNICO SOGGETTO PASSIVO
Come per gli altri Paesi dell’Unione, nella cui legislazione nazionale il regime dell’Iva di gruppo è operativo ex art. 11 della Direttiva 2006/112/Ce, anche in Italia: a. rileveranno le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA verso un terzo ad esso estraneo e da un terzo estraneo verso un soggetto del Gruppo, da considerarsi rispettivamente effettuate e acquistate dal Gruppo IVA; b. non rileveranno le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse tra soggetti che appartengono al Gruppo IVA (operazioni infragruppo), in quanto effettuate nell’ambito del medesimo soggetto passivo. Tuttavia, con riferimento proprio alle operazioni infragruppo, la loro irrilevanza ai fini impositivi non dovrebbe pregiudicare il diritto alla detrazione, conformemente al disposto dell’art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di operazioni non soggette ad IVA e non di operazioni esenti per le quali invece la detrazione é preclusa dall’ordinamento IVA.Il gruppo IVA sarà tenuto a:
1. applicare l’Imposta sulle operazioni imponibili realizzate;
2. determinare l’IVA detraibile;
3. calcolare l’eventuale rettifica della detrazione;
4. versare l’imposta (anche quella relativa alle operazioni effettuate dai soggetti partecipanti anteriormente all’ingresso nel Gruppo, la cui esigibilità si verifichi tuttavia durante la vigenza di quest’ultimo);
5. chiedere il rimborso di eventuali eccedenze;
6. esercitare le opzioni concesse ai soggetti passivi dell’imposta;
7. assolvere gli adempimenti formali di fatturazione, annotazione e dichiarazione (provvedere, ad esempio, alla fatturazione delle operazioni realizzate dai partecipanti prima dell’ingresso nel Gruppo e non ancora fatturate, oltreché alla registrazione di quelle fatturate dai soggetti partecipanti anteriormente al Gruppo, ma che non erano ancora state annotate).
Al Gruppo IVA verrà attribuito un nuovo numero di partita Iva distinto da quello dei singoli partecipanti, da utilizzarsi per tutti gli adempimenti contabili e dichiarativi in materia di IVA, da quel momento posti esclusivamente a carico del Gruppo medesimo con perdita di autonoma soggettività IVA dei partecipanti. Questi non potranno utilizzare il proprio numero di partita Iva nelle operazioni con i soggetti estranei al Gruppo Iva ai quali, probabilmente, sarà necessario inviare documenti con l’indicazione della partita Iva del Gruppo.
I tre vincoli che dovranno sussistere tra i soggetti intenzionati a partecipare al Gruppo Iva come requisito d’ingresso - finanziario (definito in relazione ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50%), o con riferimento ad un contratto di franchising, il che garantisce che un’impresa ha effettivamente il controllo su un’altra); economico (definito in base all’esistenza di almeno una delle forme di cooperazione economica seguenti. L’attività principale dei membri del gruppo é dello stesso genere, o le attività dei membri del gruppo sono complementari o interdipendenti, o un membro del gruppo svolge attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, gli altri membri); organizzativo (definito in relazione all’esistenza di una struttura di gestione almeno parzialmente condivisa) - vanno mantenuti per tutto il periodo di permanenza nel gruppo.
Si rammenta, in ultima battuta, che decidere di avvalersi dell’opzione dell’Iva di gruppo comporta per lo Stato membro che vi é interessato una deroga nazionale alle norme comunitarie in materia di Iva.
______________
Nota (*) - Il Gruppo IVA sarà considerato unico soggetto passivo, in luogo dei singoli partecipanti; per questo, il solo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA.
NORME E PRASSI
D.P.R. n. 633/1972.
Direttiva 2006/112/CE.
L. n. 23/2014.
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