Revisori legali. Cndcec: equipollenza formazione solo per iscritti all'Albo

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Revisori legali. Cndcec: equipollenza formazione solo per iscritti all'Albo

Il Cndcec spiega che l'Ordine territoriale non può rilasciare agli iscritti al registro revisori legali, non iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestati con l'indicazione dei crediti maturati.

Equipollenza della formazione per i soli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Con l'informativa n. 81 del 28 agosto 2018, il Consiglio nazionale ricorda che il riconoscimento dell'equipollenza della formazione definito nel protocollo d'intesa Mef – Cndcec, diffuso con l'informativa 15/2018, riguarda la sola formazione acquisita dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ne consegue che l'Ordine non può certificare il conseguimento di crediti formativi professionali per la partecipazione ad attività di formazione continua (nel caso si trattava di eventi in materia di revisione legale) a soggetti non iscritti nell'albo, pur se iscritti nel registro dei revisori legali.

Allegati Anche in
  • e Dotto.com - Edicola del 15 febbraio 2018 - Protocollo d’intesa Mef-Cndcec per equipollenza della formazione di commercialisti e revisori legali - Pichirallo

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