Protocollo d’intesa Mef-Cndcec per equipollenza della formazione di commercialisti e revisori legali
Pubblicato il 15 febbraio 2018
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Un protocollo d’intesa per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali è stato sottoscritto dal Mef e dal Cndcec.
Il documento indica le modalità operative attraverso cui:
- il Consiglio Nazionale effettuerà l’accreditamento degli eventi formativi ai fini del riconoscimento dell’equipollenza;
- gli ordini, attraverso il Consiglio nazionale, trasmetteranno annualmente al MEF i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti.
La notizia è data con nota informativa n. 15 del 14 febbraio 2018.
Il protocollo è stato redatto nel 2017, quando era in vigore il regolamento FPC del 2015, ma a dicembre 2017 è stato emanato il nuovo regolamento - pubblicato nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 2018. Pertanto, quanto presente nel protocollo d’intesa va letto alla luce del nuovo regolamento, con la conseguenza che, come già indicato nella nota informativa n. 14/2018, eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi per i commercialisti non possono essere fatti valere ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti nel Registro dei revisori legali e lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’art. 16 del nuovo regolamento FPC non permette di acquisire crediti utili per la formazione dei revisori legali.
Eventi formativi che consentono di assolvere l’obbligo formativo dei revisori legali
Secondo l’articolo 2 del protocollo, gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo dei revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo d’intesa. In tali allegati si trovano nuove corrispondenze (in rosso) fra i codici dell’elenco materie Cndcec e i codici indicati nel programma annuale di formazione 2018, reso noto con determina RGS del 9 gennaio 2018 n. 2812.
Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica periodicamente al Consiglio Nazionale l’elenco degli eventi formativi autorizzati ai soggetti accreditati.
Saranno inviate agli Ordini, nei prossimi mesi, tutte le informazioni tecniche per la trasmissione al MEF dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo degli iscritti per l’anno 2017.
Si ricorda che la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28/2017 ha spostato al 31 dicembre 2018 il termine finale per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2017 dei revisori legali. Pertanto gli Ordini e il Consiglio Nazionale possono non rispettare tassativamente il termine del 31 marzo 2018, per la trasmissione dei relativi crediti acquisiti dai singoli professionisti.
Partecipazione a corsi e-learning
E’ possibile il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti attraverso la partecipazione ai corsi e-learning del Mef anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento Cndcec in materia di formazione professionale continua (FPC). I dati riguardanti i crediti acquisiti mediante la fruizione dei corsi e-learning saranno presenti nell’area riservata del sito Cndcec dal 10 marzo 2018.
- eDotto.com – Edicola del 6 febbraio 2018 - CNDCEC, informativa sul nuovo Regolamento sulla formazione continua applicabile al triennio 2017-2019 – A. Lupoi
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