Revisore inattivo sindaco non decade dalla carica
Pubblicato il 18 marzo 2017
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Con il Caso 4-2017 - Revisori inattivi e decadenza dalla carica di sindaco – Assonime indaga la questione della decadenza dalla carica di sindaco di società con azioni quotate in mercati regolamentati, di un revisore legale iscritto all’Albo nel momento del transito nella sezione riservata ai revisori legali inattivi per non aver svolto l’attività di revisione legale negli ultimi tre anni.
L’iscrizione nell’Albo dei revisori legali è un requisito di professionalità necessario per ricoprire la carica di sindaco.
Tuttavia, ritiene Assonime, una lettura congiunta dell’art. 8 del Dlgs 39/2010 e delle norme regolamentari attuative della sezione dedicata ai revisori inattivi, emerge come il passaggio da una sezione all’altra dell’Albo non costituisce causa di decadenza dall’incarico di sindaco in S.p.A., poiché non sostanzia la perdita del requisito di iscrizione nell’Albo stesso.
La modifica dello status giuridico di professionista è attuabile “unicamente da provvedimenti sanzionatori che portino alla cancellazione oppure alla sospensione”.
Tra l'altro l’iscrizione nella sezione dei revisori inattivi è reversibile se il professionista assume nuovi incarichi professionali di revisione e svolge corsi di formazione e aggiornamento debitamente attestati.
- eDotto.com - Edicola del 16 marzo 2017 - Revisori legali con programma per la formazione continua - G. Lupoi
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