Revisione legale: Comitato consultivo per controllo della qualità

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Revisione legale: Comitato consultivo per controllo della qualità

Con determina n. 28368 del 17 febbraio 2023 il ministero dell’Economia e delle Finanze ha nominato i componenti - 15 membri - del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione legale dei conti.

Per un migliore funzionamento dell’ente, il numero dei membri potrà essere aumentato, previa pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale della revisione legale dei conti.

Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria allo svolgimento dei lavori fino al prossimo 30 giugno 2023, data prevista per la conclusione delle attività.

Comitato per controllo della qualità: compiti

Secondo quanto disposto dalla determina 28368/2023, il Comitato è tenuto a svolgere i seguenti compiti:

a) Analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio;
b) Proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.

E’ il D.lgs. n. 39/2010, articolo 20, che prevede l’attività di controllo esterno sulle tipologie di incarichi che coinvolgono i professionisti chiamati alla revisione. Il controllo si allarga ai membri del Collegio sindacale a cui venga affidata la revisione legale.

La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità è effettuata sulla base di un’analisi del rischio e con riferimento a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese.

Revisione legale: oggetto del controllo

Oggetto del controllo sono i documenti di revisione selezionati e include una valutazione:

  • della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
  • della quantità e qualità delle risorse impiegate;
  • dei corrispettivi della revisione;
  • del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione.

Il soggetto sottoposto a controllo è tenuto a collaborare con il soggetto incaricato dal MEF, garantendo l’accesso ai propri locali e fornendo le informazioni e i documenti richiesti.

Al termine dell’attività in parola, i membri del Comitato devono redigere una relazione contenente la descrizione degli esiti del controllo e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione legale di effettuare specifici interventi, con l'indicazione del termine entro cui tali interventi devono essere effettuati.

In caso di mancato osservanza del termine suddetto, il Mef applicherà le sanzioni previste dagli articoli 24 e 26, commi 1, 1-ter e 1-quater del Dlgs n. 39/2010.

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