Residenza all'estero, per il Fisco non basta se si stipulano rogiti e atti in Italia

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12861 depositata il 24 maggio 2013, accoglie il ricorso presentato dell'Agenzia delle entrate per un avviso di accertamento con il quale l'amministrazione recuperava a tassazione i compensi professionali conseguiti e tassati all'estero dal contribuente, contestandogli la residenza nel Principato di Monaco come trasferimento fittizio.

I giudici specificano che, per individuare l'effettiva residenza, non è sufficiente tener conto delle ricevute di pagamento della fornitura elettrica o del gas e della certificazione di residenza anagrafica del contribuente nello Stato estero, ma devono essere presi in considerazione anche atti pubblici e rogiti stipulati in Italia, dai quali – nel caso di specie - i giudici di merito avrebbero potuto trarre elementi utili a definire il centro degli affari del contribuente e quindi la relativa tassazione da applicare.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 19 - Il rogito è indizio della residenza - Iorio

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