Reintegrato lo pseudo dirigente
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 03 dicembre 2012
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Con la sentenza n. 20763, del 23 novembre 2012, la Corte di Cassazione dispone il reintegro nel posto di lavoro di uno “pseudo” dirigente, al quale - per le mansioni svolte – viene riconosciuta l'applicazione della disciplina limitativa al potere di licenziamento contenuta nella legge n. 604/66 e nello Statuto dei lavoratori.
La Corte, nello specificare che tale disciplina non è applicabile neppure ai dirigenti convenzionali, sia che si tratti di dirigenti apicali che di dirigenti medi o minori, ha ritenuto e accertato che il ricorrente non fosse affatto un dirigente e che fosse in realtà uno pseudo dirigente, non svolgendo alcuna mansione che, per potere decisionale ed autonomia organizzativa, fosse in grado di concorrere, in alcun modo, alla promozione, al coordinamento ed alla gestione degli obiettivi dell'impresa.
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