Registro dei revisori, passaggio degli ex inattivi alla Sezione A
Pubblicato il 27 aprile 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
In virtù di una modifica operata dal D.Lgs 135/2016 sull'art. 8 del D.Lgs 39/2010, sono state istituite: la Sezione A del Registro dei revisori legali, nella quale confluiscono soggetti che svolgono attività di revisione o che collaborano all'attività di revisione in una società di revisione o, ancora, che hanno svolto un'attività di revisione nei tre anni precedenti; la Sezione B del Registro dei revisori legali, nella quale confluiscono i soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione legale.
PRONTO ORDINI 67. Passaggio alla Sezione A possibile
Ebbene, il CNDCEC ritiene – Pronto Ordini n. 67 del 18 aprile 2017 – che i soggetti iscritti nella Sezione B possano chiedere il passaggio nella Sezione A dal momento in cui assumono un incarico di revisore legale.
Ove il soggetto non avesse assunto, divenendo con ciò inattivo, incarichi di revisione per tre anni consecutivi, gli sarà possibile – sulla base del DM 16/2013 – tornare, su richiesta, ad assumere nuovi incarichi di revisione legale, riottenendo l'iscrizione nella Sezione A dei revisori in esercizio ma dovendo partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento debitamente attestati.
OBBLIGHI di FORMAZIONE CONTINUA per la Sezione B
Si rammenta che dal 1° gennaio 2017, anche i soggetti iscritti nella Sezione B sono tenuti agli obblighi di formazione continua e al versamento del contributo annuale di iscrizione. Restano esclusi dal controllo di qualità ex art. 2, D.Lgs 39/2010.
- eDotto.com – Edicola 23 marzo 2017 - Revisori legali Equipollenza formazione degli Ordini – Moscioni
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: