Redditometro e prova disponibilità del reddito
Autore: Cristina Ricciolini
Pubblicato il 20 marzo 2014
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6396 del 19 marzo 2014, accoglie il ricorso presentato da un contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale, tramite redditometro, il Fisco gli rettificava in via sintetica il reddito per acquisto di beni di lusso.
I giudici, nell'annullare l'accertamento, specificano che il contribuente deve dimostrare l'esistenza dei redditi esenti o dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma non è necessario che fornisca la prova dettagliata dell'impiego di tali somme.
Il richiamo è all'articolo 38 del DPR n. 600/1973, secondo il quale è facoltà del contribuente dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile in via sintetica sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da altre disponibilità. Non si prevede, invece, la prova di come tali redditi siano stati utilizzati per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento (consulta l'articolo di Edicola "Redditometro, se la Ct reputa capiente il disinvestimento l’investimento è provato").
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 39 - La prova delle disponibilità blocca il redditometro - Ambrosi
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