Recupero del patrimonio e riqualificazione energetica, 2013/2014 con bonus in edilizia

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I contribuenti che effettuano lavori di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici o ristrutturazioni edilizie faranno i conti, per tutto il 2013 e per metà del 2014, con quattro diverse percentuali di detrazione dall’imposta lorda sul reddito, variabili a seconda di quali lavori sono eseguiti e di quando questi sono pagati.
 
Con il decreto legge n. 63 del 4 giugno2013 - Decreto energia - viene recepita la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010: proroghe e aumenti di aliquote sono stabilite per ecobonus e agevolazioni per ristrutturazioni che recuperano il patrimonio edilizio. Tra le motivazioni anche quella di rimediare alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Le disposizioni recate decorrono dal 6 giugno 2013.

Detrazioni:

! La detrazione del 36%, sia per la riqualificazione energetica che per le ristrutturazioni degli edifici, è resa permanente dall’articolo 16-bis del Tuir, introdotto dal decreto legge 201/2011 e rubricato: “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

In caso di cessione del bene oggetto degli interventi edilizi si verifica il trasferimento, dal venditore all'acquirente, dell'ammontare delle detrazioni non ancora godute, salvo che le parti, in sede di rogito, non si accordino diversamente.

Non opera più la possibilità per gli over 75 di suddividere il bonus in 5 quote annuali, anziché in 10.

La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Fatture e ricevute fiscali, a nome di chi effettua il pagamento, devono comprovare le spese sostenute.

!! chi presenta la Scia o la comunicazione al Comune e, poi, modifica leggermente il progetto senza informare lo sportello unico, incappa in una violazione edilizia che può far perdere la detrazione.


Regime pregresso:

- 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (detrazione al 36% ordinaria, incremento in scadenza al 30 giugno 2013);

- 50% per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (detrazione al 36% ordinaria; in scadenza al 30 giugno 2013 solo l'innalzamento della detrazione dal 36% al 50% e l’aumento del massimo di spesa da48 a 96 mila euro);  


Regime dal 6 giugno 2013

Ristrutturazione edilizia

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36% ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, tale detrazione sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Hanno diritto alla detrazione:
  •  il proprietario o il nudo proprietario
  •  il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  •  il locatario o il comodatario
  •  i soci di cooperative divise e indivise
  •  imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  •  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
  •  chi esegue i lavori in proprio, ma solo per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.

Spese contemplate

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune).

Si applica il bonus ristrutturazioni:

- alle spese, effettuate in concomitanza delle ristrutturazioni, per l'acquisto di mobili destinati all'arredamento dell'immobile ristrutturato (la detrazione del 50%, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un importo massimo di 10mila euro);

- su interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo e lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali (gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali);

- sull’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative): le istruzioni al modello Unico PF 2013 chiariscono che, se le spese per l'acquisto dell'immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, la detrazione spetta nella misura del 50% entro l'importo massimo di 96.000 euro. L'acquisto deve essere effettuato entro sei mesi dalla data di termine dei lavori. Il beneficio, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, è sempre pari al 36 o 50% del 25% del prezzo di acquisto, che non può superare i 48mila euro (96mila dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) e deve essere riferito congiuntamente all'abitazione e alla pertinenza. Per questo bonus il pagamento non va fatto obbligatoriamente tramite bonifico bancario o postale;

- per la “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”, in tal caso è necessario il riscontro del bonifico e della pertinenzialità, e per l'acquisto da terzi, di box e posti auto pertinenziali già realizzati (in tal caso di detraggono solo le spese imputabili alla realizzazione e a condizione che le stesse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore, restando escluse ad esempio le spese notarili e le provvigioni);

- rientrano ora nella soglia del 50% anche gli interventi di adeguamento antisismico e la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici.


Altro con possibilità di agevolazione:

- le spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici;

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);

- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;

- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici, le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (previa dichiarazione dello stato di emergenza) e la bonifica dall'amianto;

- cablatura degli edifici e riduzione dell’inquinamento acustico.



Riqualificazione energetica

Per chi sostiene spese per i lavori di riqualificazione energetica di edifici già esistenti la detrazione ordinaria è del 36%. La detrazione è dall’imposta lorda e può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in dieci quote annuali di pari importo.

Per le spese sostenute fino al 5 giugno 1013 sussiste la possibilità di detrazione del 55%.

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65% (anche sui lavori già iniziati).

Per le spese sostenute per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014.

Si abbassano leggermente gli importi massimi su cui è possibile calcolare la detrazione, ma la maggior parte dei lavori è al di sotto di tali soglie:
    46.153,84 euro per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione;
     92.307,69 euro per Solare Termico, strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi;
    153.846,15 euro per riqualificazione energetica generale degli edifici.


Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
  • gli inquilini;
  • chi detiene l’immobile in comodato;
  • familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori (se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione).

Spese contemplate e spese fuori bonus

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune).

Sono incentivati:

- gli interventi che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010);

- gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, ma anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

- gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Esclusioni:

- il Dl 63/2013 ha escluso dal beneficio del 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Adempimenti

1 - inviare, se prevista, all'Asl competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;

2 - pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento;

3 - indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

4 - conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti indicati nel provvedimento agenziale del 02/11/2011 (tra i documenti anche quelli che la legislazione edilizia impone per dare il via libera alla realizzazione di interventi di ristrutturazione degli immobili, come concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori. Se l’opera non prevede titoli abilitativi, occorrerà una dichiarazione sostitutiva ove specificare la data di inizio lavori e che gli interventi rientrano tra gli agevolabili pur non necessitando di alcuna abilitazione amministrativa).

Solo per l’ecobonus:

- entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviato all’Enea dall’interessato la documentazione che attesta l’intervento.

- per i lavori che proseguono per più periodi di imposta si deve informare l’agenzia delle Entrate attraverso comunicazione su modello IRE.

!!!L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara è stato soppresso dal decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011, che lo ha sostituito con l’indicazione di alcuni dati in dichiarazione.
Soppresso anche l’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.


Dichiarazioni dei redditi

Una certificazione non precisa, porta a errori di compilazione del 730 o di Unico, con tutto ciò che ne consegue in caso di controlli.

La certificazione dell'amministratore di condominio per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei palazzi, deve indicare con precisione su quali spese si può applicare la detrazione del 36% (fino al 25 giugno 2013 e dal 31 dicembre 2013) e su quali si ha il 50% (valido dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013).

Nel 730/2014 e in Unico/2014 per le spese sostenute nel 2013 sui bonifici eseguiti fino al 30 giugno 2013 spetterà il 55% di detrazione, su quelli successivi il 65%. Fermo restando l’ordinaria detrazione del 36%, sia per risparmio energetico che per ristrutturazioni.

Per i condomini il bonus del 65% è prorogato fino al 30 giugno 2014, per poi tornare al 36% dal 1° luglio 2014. Dunque, bisognerà tenere conto delle diverse aliquote anche nella dichiarazione del 2015.


Quadro normativo

- DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63, articoli 14 e 16
- Articolo 16-bis del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917)
- Direttiva 2010/31/UE
- decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011
- agenzia delle Entrate, provvedimento del 02/11/2011
- articolo 4 del Decreto legge 201 del 6 dicembre 2011
- Dl 201/2011
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