Recapito e servizi postali. Rinnovo del contratto

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Recapito e servizi postali. Rinnovo del contratto

Il 14 novembre 2023 FISE-ARE e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uilposte-Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le imprese private operanti nel settore della distribuzione, del racapito e dei servizi postali e per le imprese che svolgono attività di vendita al dettaglio in aree pubbliche e/o private oppure in forma itinerante (Vai al testo dell'accordo).

Aumenti retributivi

Con l'accordo è stato definito un incremento retributivo a regime, sul livello 5° Super, pari ad € 130,00, da riparametrare per gli altri livelli, con decorrenza febbraio 2024, settembre 2024, luglio 2025, come da seguente tabella:

Livelli Aumenti retributivi
Dal 1° Febbraio 2024 Dal 1° Settembre 2024 Dal 1° Luglio 2025 Dal 1° Giugno 2026
1 52,17 60,87 60,87 52,17
2 45,65 53,26 53,26 45,65
3-S 39,13 45,65 45,65 39,13
3 36,00 42,00 42,00 36,00
4 33,39 38,96 38,96 33,39
5-S 30,00 35,00 35,00 30,00
5 28,70 33,48 33,48 28,70
6 26,09 30,43 30,43 26,09

Per il periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di sosttoscrizione dell'accordo verrà corrisposto un importo una tantum di € 500,00, comprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, da erogare nelle seguenti tre soluzioni:

  • € 150,00 con la retribuzione del mese di gennaio 2024;
  • € 150,00 con la retribuzione del mese di luglio 2024;
  • € 200,00 con la retribuzione del mese di settembre 2024.

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Welfare

Le Parti si sono impegnate a costituire, entro il 31 dicembre 2023, un sistema atto ad assicurare prestazioni di welfare e sanitarie integrative.
Nelle more, ai lavoratori verrà riconosciuto, dal 1° dicembre 2023, un elemento economico aggiuntivo della retribuzione temporaneo (E.A.R.T.) di € 55,00 lordi per 13 mensilità.

Classificazione del personale

Dal 1° dicembre 2023 verranno introdotte nuove figure nellal classificazione del personale.

Violenza di genere - Congedi

Il diritto di astensione dal lavoro per un massimo di 90 giorni lavorativi, riconosciuto dal d.lgs. 80/2015 alle lavoratrici inserite in percorsi di  protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati, viene esteso di ulteriori 90 giorni non retribuiti.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco di 3 anni; la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Reperibilità

Al personale addetto al recapito degli oggetti postali, qualora venga richiesta la reperibilità durante il tempo in cui è libero da ogni impegno e responsabilità, è riconosciuto come lavoro effettivo il 10% di tale tempo.

Tossicodipendenze, psicotrope, alcoliche e dal gioco di azzardo c.d. ludopatie

Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o lo stato di alcool-dipendenza o di dipendenza dal gioco di azzardo (c.d. ludopatia) e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a 3 anni.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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