Raggiunta un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL degli studi professionali

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È stata siglata, il 27 settembre 2011, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per dipendenti e collaboratori degli studi professionali (dipendenti e assistenti di studi di notai, avvocati, ingegneri, architetti, assistenti di dentisti e quanti lavorano nei laboratori analisi).

L’accordo firmato da Confprofessioni (per i datori di lavoro) e dai sindacati Filmcams, Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil (per i lavoratori) è scaduto il 30 settembre 2010 e decorre, dunque, dal 1° ottobre dello scorso anno, interessando circa un milione di lavoratori subordinati e 400mila tra praticanti e partite Iva.

Dopo circa un anno di trattative, dunque, questi gli aspetti più importanti che entreranno a far parte del contratto:

- un aumento medio di 87,50 euro al mese per dipendenti e lavoratori al terzo livello, che sarà corrisposto in due tranche che terranno conto degli arretrati e del periodo di vacanza contrattuale. Il primo aumento del 60% sarà corrisposto nel prossimo mese di ottobre e il restante 40% a gennaio 2012;
 
- l’estensione dei pacchetti “welfare” e “famiglia” anche ai giovani professionisti collaboratori, iscritti all’Albo professionale, ma in rapporto di collaborazione a partita Iva con lo studio e spesso di monocommittenza. Per tali soggetti sarà previsto il rimborso parziale e sempre documentato delle spese sostenute per visite specialistiche, per gli asili nido, per l’assistenza pediatrica e l’assistenza a familiari disabili o anziani;
 
- il riconoscimento, per la prima volta nel contratto nazionale degli studi, del rapporto di apprendistato per i collaboratori. Per le tipologie di apprendistato “professionalizzante” e per quello di “alta formazione” (si veda il recente Testo unico sull’apprendistato) gli importi da corrispondere sono stati adeguati in percentuale rispetto alle normali retribuzioni. Per i praticanti, si dovrà attendere, invece, una futura regolamentazione da parte degli Ordini, che dovrà stabilire sia l’equo compenso da corrispondere che la copertura sanitaria.

Altrettanto importante l’estensione anche ai collaboratori del contributo per la formazione professionale continua, il riconoscimento delle norme per la sicurezza sul lavoro e una modalità di reciproco preavviso valida sia per il titolare che per il collaboratore.
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