Pusvalenza da cessione di complesso immobiliare tassabile per intero

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A seguito della sottoscrizione di un contratto di lease back, la società istante che ha mosso l’interpello nella risoluzione 237/E/2009, emanata ieri, ha venduto ad altra società (di leasing) un complesso immobiliare – area fabbricabile e fabbricato preesistente - con il fine del riacquisto, non appena ristrutturato ed ampliato. La plusvalenza emergente dall’avvenuta cessione è, sostiene l’Agenzia fiscale, interamente tassabile. Viceversa, i canoni di locazione finanziaria corrisposti al riacquisto in leasing dell’immobile sono deducibili per la sola quota parte relativa al fabbricato, poiché indeducibili per la quota capitale ascrivibile al terreno, pari al 20 per cento.

Le Entrate, sempre con riferimento all’ipotesi di cessione dell’immobile, avevano già precisato nel 2007 - circolare n. 11/E - che la vendita dell’area comprensiva di fabbricato genera un’unica plusvalenza, pari alla differenza tra il corrispettivo pagato e il costo fiscalmente riconosciuto dell’area comprensiva di fabbricato. Oggi puntualizzano che l’unica plusvalenza generata deve concorrere al reddito secondo i criteri stabiliti dall’articolo 86, comma 4, del Tuir, cioè nell’esercizio in cui è realizzata, ossia in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Alessia Lupoi 

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