Pubblicità a “binario unico”

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La nota 7798 della Direzione regionale delle Entrate, del 9 novembre 2005, prevede che se, a seguito di corretta valutazione di ordine civilistico, spese di pubblicità e propaganda “ricorrenti” sono state imputate al conto economico, esse sono deducibili integralmente nel periodo, senza possibilità di rinvio con variazioni fiscali in aumento. Allo stesso modo, in caso di capitalizzazione di spese ritenute di carattere pluriennale (iscrizione nell’attivo di bilancio) e successivo ammortamento di esse, le spese sono deducibili in quote costanti entro cinque esercizi. Il Fisco non consente l’immediata deduzione con variazione fiscale diminutiva. Il documento Oic 24 chiarisce la reale portata della regola codicistica sull’iscrizione all’attivo delle spese di pubblicità, precisando che i costi di cui in oggetto possono esser capitalizzati solo quando sostenuti in correlazione agli altri oneri pluriennali propriamente detti, ovvero i costi di impianto ed ampliamento.     

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