Provvedimento Uif relativo alle informazioni da conservare nelle operazioni di restituzione

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L'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, in considerazione della Circolare emanata dal ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2013, recante precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal Decreto legislativo n. 169/2012, ha adottato un apposito provvedimento datato 6 agosto 2013 relativo alle operazioni di restituzione di cui al citato articolo 23, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 231/2007 che impone, ai destinatari della normativa antiriciclaggio che non abbiano potuto effettuare o completare l'adeguata verifica della clientela, il divieto di eseguire l'operazione o di instaurare il rapporto continuativo ovvero l'obbligo di porre fine al rapporto in essere.

In particolare, il provvedimento si occupa dell'individuazione del contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare ai predetti fini nell'ambito della procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie eventualmente ricevute dal destinatario.

Ed infatti, al punto 6 della circolare dell'Economia, è previsto che i destinatari debbano conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate in quanto queste informazioni possono essere acquisite dalla Uif con le modalità da essa stabilite, anche in via periodica o sistematica.

Nel testo del provvedimento viene, così, specificato che, con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, vanno acquisite e conservate le informazioni relative a:

- la data, l'importo e la tipologia dell'operazione di restituzione;

- i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi;

- gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l'operazione di restituzione, con l'indicazione dell'intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l'eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;

- ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Restituzione fondi documentata – De Angelis
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 13 - Nel mirino i conti chiusi d'ufficio - Razzante

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