Processo chiuso: rimborso al legale delle spese vive e di quelle forfetarie
Pubblicato il 28 luglio 2020
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Il rimborso delle spese documentate, da riconoscere al legale, e quello forfetario delle spese generali hanno natura differente.
E’ stato quindi accolto dalla Corte di cassazione – ordinanza n. 15985 del 27 luglio 2020 - il ricorso del professionista che lamentava la decisione del giudice di merito che ha incluso le spese vive nel rimborso forfetario riconosciuto all’avvocato ai sensi del Dm n. 55/2014.
Chiusura del processo: all’avvocato spetta il rimborso delle spese vive e di quelle forfetarie
Ai sensi dell’'art. 2 del Dm n. 55/2014, vigente al momento della causa discussa, quando si conclude un processo all’avvocato va riconosciuto, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni a cui si aggiunge un rimborso per spese forfettarie, normalmente nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.
Tali rimborsi sono differenti. Quello per spese documentate riguarda gli esborsi legati al processo – contributo unificato, marche da bollo, eventuali compensi per i consulenti di parte – mentre quello forfetario per spese generali attiene a voci di spesa (come la gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili.
Ebbene, il rimborso per spese generali, predeterminato dalla legge, spetta al legale anche se non è stata presentata istanza apposita ed in mancanza di specifica allegazione.
In conclusione, il rimborso per tali spese non può essere compreso in quello riconosciuto per le spese documentate.
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