Esecuzioni immobiliari. CNF, CNN, CNDCEC non titolari

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Esecuzioni immobiliari. CNF, CNN, CNDCEC non titolari

Notai, avvocati e commercialisti svolgono, ai sensi del codice di procedura civile, un ruolo essenziale nella gestione delle procedure esecutive immobiliari: il Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato, nomina uno tra i sopraccitati professionisti delegato alla vendita

Sotto la direzione del Giudice dell’esecuzione, quel delegato gestisce le somme che ne derivano. Egli è pure tenuto a formare il progetto di distribuzione e dispone il pagamento delle somme incassate dalla vendita dei beni ai creditori. Acché tali operazioni siano compiute, funzionale è l’apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura rispetto alla quale il professionista è delegato.  

Ora, se fino a qualche mese fa, nella prassi, si considerava titolare effettivo il Presidente del Tribunale presso il quale pendeva la procedura esecutiva, recentemente gli istituti bancari richiedono l’indicazione del professionista delegato quale titolare effettivo dell’operazione. La novità, non condivisa dalle tre categorie professionali, non sarebbe conforme al decreto “Antiriciclaggio”. Numerosi aspetti del perimetro di operatività rispetto alla gestione del conto corrente bancario ad opera del notaio, dell’avvocato o del commercialista delegato alla vendita, gli sono infatti preclusi perché delimitati da leggi e, soprattutto, ordinanze del Giudice della procedura che ne ha il potere direzionale e decisionale. 

Proprio questo mutato orientamento ha indotto le sigle CNN, CNF e CNDCEC ad invitare - con informativa n. 83 del 13 luglio 2020 - la Banca d’Italia, l’ABI e tutti gli istituti finanziari e creditizi a non dar seguito alla prassi recentemente invalsa, astenendosi dall’indicare il professionista delegato quale titolare effettivo dell’operazione.

Allegati Anche in
  • Edotto.com - Edicola del 5 giugno 2020 - CSM sulla ripresa delle procedure esecutive e concorsuali - Pergolari

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