Prima casa: alienazione simulata avviso di liquidazione legittimo

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Prima casa: alienazione simulata avviso di liquidazione legittimo

E' legittimo l'atto dell'Agenzia delle Entrate in cui si richiede il versamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastali nella misura ordinaria a seguito della revoca delle agevolazioni prima casa anche se la donazione dell'abitazione principale è simulata.

La controdichiarazione sottoscritta dalle parti (per mutuo dissenso) successivamente all'avviso, con efficacia risolutoria e retroattiva, non fa venir meno il presupposto per la ripresa a tassazione, non eliminando l'atto di liberalità posto a base della revoca delle agevolazioni prima casa.

Così la Cassazione nella sentenza n. 21312 del 30 agosto 2018.

Il mutuo dissenso non elimina i diritti dei terzi

Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto l'immobile era stato donato solo simulatamente, dunque era venuto meno il presupposto per la ripresa a tassazione. A sostegno, lo stesso, presentava la controdichiarazione, sottoscritta dalle parti due anni dopo l'avviso di accertamento, che aveva efficacia risolutoria e retroattiva.

Ma la Corte ha spiegato che a seguito del mutuo dissenso il rapporto giuridico costituito con il contratto viene meno con effetto retroattivo restando salvi i diritti dei terzi.

Dunque, la simulazione dell’atto di donazione non può pregiudicare i diritti acquisiti dall’Agenzia delle Entrate in ragione dell’atto simulato, perché non produce effetti verso i terzi.

Non ha efficacia retroattiva il mutuo dissenso, spiegano gli ermellini richiamando una precedente pronuncia: “l'applicazione dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che prevede la restituzione dell'imposta per la parte eccedente la misura fissa nel caso di nullità o annullamento dell'atto per causa non imputabile alle parti, è limitata, in considerazione del dato letterale e della sua 'ratio', alle sole ipotesi di nullità o annullamento dell'atto per patologie ascrivibili a vizi esistenti ab origine, e con esclusione di quelli sopravvenuti o relativi ad inefficacia contrattuale derivante da altre e diverse ragioni”.

Ed il negozio simulato, nel caso di specie la donazione trascritta ex art. 2643 c.c., è opponibile all'Erario, in quanto terzo rispetto alla simulazione, sicché l'atto di donazione determina il venir meno di una condizione giustificativa del regime delle agevolazioni.

L'atto di risoluzione stipulato due anni dopo innanzi al notaio non ha efficacia risolutoria degli effetti derivanti dall'atto di donazione, atteso che l'effetto risolutorio attiene unicamente ai rapporti tra le parti e non già ai terzi, come si desume dall'art.1373 c.c..

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