Preventivo per tutti i nuovi incarichi
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 27 gennaio 2012
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A partire dal 24 gennaio 2012 ed agli effetti dell'articolo 9 del Decreto legge n. 1/2012 sulle liberalizzazioni, gli appartenenti alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico devono, al momento del conferimento dell'incarico, concordare il compenso delle proprie prestazioni con il cliente attraverso la comunicazione del preventivo e l'accettazione dello stesso. Se il cliente ne faccia espressa richiesta, la misura del compenso deve essere resa nota anche in forma scritta.
Il preventivo deve indicare tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico con la precisa esplicazione di tutte le voci di costo per le singole prestazioni, comprensive di spese, oneri e contributi.
Con riferimento a questo incombente, l'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati ha appositamente messo a punto un modello di contratto tipo comprensivo del preventivo al fine di fornire una prima indicazione operativa ai professionisti del settore legale alla luce delle nuove previsioni sancite dal DL n. 1/2012.
- ItaliaOggi, p. 24 – Legali, preventivi ad ampio raggio – Grossi
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