Premi Inail. La Stabilità 2014 ritocca le tariffe ferme al 2000

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Nel Supplemento Ordinario n. 87 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 302, del 27 dicembre 2013, è pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di Stabilità per il 2014 (ex Legge Finanziaria) - che reca “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.”.

Operativa dal 1° gennaio 2014, essa si compone di un solo articolo all’interno del quale si contano 749 commi. Dell’intero testo di legge segnaliamo, qui, una tra le principali disposizioni introdotte in materia di lavoro, nel comma 128. Riguarda la riduzione di premi e contributi Inail.

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Legge di Stabilità 2014.
Articolo 1 - comma 128. 

Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.

Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni.

In considerazione dei risultati gestionali dell’ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l’anno 2014, 600 milioni di euro per l’anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all’articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall’INAIL per il triennio 2013- 2015 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell’importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati.

La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l’equilibrio del bilancio dell’ente.

A decorrere dall’anno 2016, l’INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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Dunque, con effetto dallo scorso 1° gennaio 2014, la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è pari a:

- per l’anno 2014, 1.000 milioni di euro;
- per l’anno 2015, 1.100 milioni di euro;
- per l’anno 2016, 1.200 milioni di euro.

Il decreto interministeriale già incaricato dal Legislatore di stabilire le misure della riduzione, ha anche stabilito le modalità di applicazione delle riduzioni in favore delle imprese che abbiano avviato l’attività da non oltre un biennio.

Leggiamo che la riduzione sarà applicata nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sarà operata distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato per ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

ATTENZIONE! - La riduzione si applicherà ad ogni tipologia di premio, compresa l’agricoltura, “tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale”, fatte salve, appunto, le imprese giovani (due anni di attività), per le quali dovranno essere indicati specifici criteri.

Particolare impegno ha perciò riservato, il Legislatore, alle aziende più giovani per le quali verranno studiati specifici criteri ad hoc per l'attribuzione delle riduzioni.

Sono esclusi dallo sconto: colf e badanti, apprendisti, prestazioni di lavoro accessorio e casalinghe.

La Legge di Stabilità, che con la Legge di Bilancio compone la manovra triennale di finanza pubblica, dispone che il contributo statale all’Inail sarà di 1,5 miliardi di euro in tre anni, così ripartiti:

- 400 milioni di euro per il 2014,
- 500 milioni di euro per il 2015,
- 600 milioni di euro dal 2016,

da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all’articolo 39, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Sostanzialmente, la riduzione dei premi Inail aumenta di 300 milioni, rispetto alla precedente versione del Disegno di Legge Stabilità, mentre era previsto un trasferimento all’Inail da parte del bilancio dello Stato pari a 500 milioni l’anno, equamente distribuiti nel triennio.

Alle iniziative descritte si farà fronte anche con la quota parte delle risorse programmate dall’INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei limiti dell’importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati.

Le misure sui premi Inail fanno parte di quella azione di intervento sul cuneo fiscale che interessa anche Irpef e detrazioni. Scrive, in particolare, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro - circolare n. 1 del 13 gennaio 2014, ove viene indagata la Legge di Stabilità 2014, con riferimento ai riflessi su lavoratori e imprese - che “I primi commenti hanno messo in evidenza come, per lo specifico aspetto della riduzione dei premi Inail, il previsto intervento della Legge di Stabilità rappresenti una novità di rilievo se si considera che le Tariffe dei premi sono ferme dal 2000 e mai più aggiornate (…) nonostante la previsione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 38/2000, che ne prevedeva un aggiornamento ogni tre anni.”.

In generale, ricca di riferimenti normativi, tabelle ed esempi la circolare n. 1/2014 commenta le novità, o le mancate novità, recate. Ad esempio, “conti alla mano” si rilevano le incoerenze del taglio del cuneo fiscale, con il calcolo del “netto in busta” che risulta dalle modifiche.

Il documento – un vero vademecum - si occupa anche di spiegare il superamento della questione di legittimità, espressa dalla Consulta, in merito al contributo di solidarietà applicato temporaneamente sulle pensioni molto alte e scollegate dalla contribuzione versata. La illegittimità della norma dovrebbe essere superata, da qui il tentativo di ripristino, dal fatto di far confluire il gettito non più alla finanza pubblica nel suo complesso, ma alle competenti gestioni previdenziali al fine di fronteggiare le uscite necessarie per l’estensione della platea dei soggetti salvaguardati.

Alla luce dei fatti viene espresso anche il parere sull’utilità dei vari provvedimenti.

Benché la legge di Stabilità sia in vigore, diverse disposizioni saranno applicabili solo dopo l’emanazione di decreti attuativi ad hoc. Nella circolare una tabella riporta le date di entrata in vigore delle norme recate dai commi dell’unico articolo della legge o, in alternativa, il documento che le attuerà.

QUADRO DELLE NORME

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per il 2014)
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Circolare n. 1 del 13 gennaio 2014
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