Premi di risultato. Regime di tassazione agevolata
Pubblicato il 27 giugno 2020
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In relazione al regime fiscale applicabile al premio di risultato relativo al periodo d’imposta 2018, erogato in esecuzione di un contratto integrativo stipulato a giugno del medesimo anno, l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 10 per cento per i premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato.
Precisano le Entrate nella risoluzione n. 36 del 26 giugno 2020 che tale regime agevolato presenta importanti elementi di novità. In particolare, la disposizione citata, a regime dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato “di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti” indicati nel contratto aziendale/territoriale. Pertanto, dal 2016 non possono godere dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento singole voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro, essendo l’agevolazione in esame da riconoscersi ai soli premi di risultato come precedentemente definiti. In tale ottica va considerato anche il riferimento alla variabilità delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale, bensì quale aspetto futuro e incerto connesso all’erogazione del premio, condizionata dal raggiungimento dell’obiettivo.
In ragione della funzione incentivante delle norme in esame, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Assolta tale condizione, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione; più precisamente, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile. Pertanto, il premio è svincolato da detta data.
Qualora, però, nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è, anche per circostanze eccezionali, effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’azienda, sotto la propria responsabilità, possa applicare l’imposta sostitutiva del 10 per cento qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.
- edotto.com – Edicola dell’1 novembre 2019 - Premi di risultato, detassazione limitata ai premi maturati dopo gli accordi integrativi – Bonaddio
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