Plusvalenze, il Fisco inasprisce i requisiti
Autore: eDotto
Pubblicato il 04 marzo 2008
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La Direzione regionale delle Entrate del Lazio risponde all’interpello del 17 gennaio 2008 sul conferimento di partecipazioni di controllo eseguito da un privato a favore di una società conferitaria, richiamando l’articolo 177, comma 2 del Tuir. Che dispone che il valore di realizzo di partecipazioni (azioni o quote) conferite ad una società che mediante l’operazione straordinaria acquisisce il controllo della società target, è determinato sull’entità dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria. L’attuale stesura del dlgs 247/05 consente tale possibilità non più solo al conferente che agisce quale imprenditore, ma anche quando egli sia persona fisica. Nell’interpello del 17 gennaio, un privato, titolare del 90% di partecipazioni in due società, intende conferire i pacchetti in una Srl, ritenendo che il valore di realizzo non sia quello normale disciplinato dall’articolo 9 del Tuir ma quello “blindato” di cui al detto articolo 177, comma 2 (cioè il valore dell’aumento del patrimonio netto della conferitaria). La Dre del Lazio ritiene, come detto, che l’operazione non sia disciplinata dall’articolo 177, comma 2, del Tuir – applicabile solo ove la conferitaria possegga già partecipazioni della società target e tramite il conferimento ne acquisisca il controllo - bensì dall’articolo 9 del Testo unico, e che, quindi, il conferimento avvenga a valore normale. Ma è una posizione non condivisibile, poiché la circostanza che la società detenga la partecipazione non è riscontrabile nella norma, né nella relazione governativa che ha illustrato la modifica all’articolo 177, comma 2. Peraltro, la Dre sovrappone i presupposti previsti ai fini del c.d. “bonus aggregazioni” a quelli stabiliti per i conferimenti di partecipazioni, nei quali unica condizione che la legge sancisce è di far sì che con il conferimento la conferitaria acquisti il controllo della società target. Una sovrapposizione evidente nella risoluzione 57/07, che nega l’applicazione dell’articolo 177 solo perché i soci della conferitaria sono i medesimi della società target. Interpretazione restrittiva che svuota di significato una regola che avrebbe dovuto favorire il passaggio della detenzione di partecipazioni dal livello del privato cittadino a quello della società.
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