Più vantaggi per le rivalutazioni

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In base al Ddl Finanziaria 2006, le rivalutazioni dei beni aziendali possibili, data l'aggiunta di un ulteriore optional, divengono tre (articolo 1, commi da 332 a 339):

 

- rivalutazione dei beni compresi nell'attivo immobilizzato;

- affrancamento del saldo derivante dalla rivalutazione dei beni;

- rivalutazione delle aree fabbricabili, comprese quelle iscritte tra i beni merce.

 

A seconda della scelta, gl'importi dovuti, i modi di pagamento e le imposte sostitutive differiscono tra loro: per la prima opzione, l'imposta sostitutiva è pari al 12% (per i beni ammortizzabili) ed al 6% (per quelli non ammortizzabili) e il versamento va effettuato in unica soluzione; per la seconda opzione, invece l'imposta sostitutiva dell'Ires (o Irpef) e dell'Irap è pari al 7%, ed il versamento va effettuato in tre rate, senza interessi; con riguardo, infine, alla terza opzione, l'imposta sostitutiva sale al 19% ed il versamento va effettuato anche in questa occasione in tre rate, senza interessi.

 

I commi da 336 a 338, dell'articolo 1, del disegno di legge Finanziaria 2006, ospitano le norme sulla rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate o che risultano tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, che può essere effettuata dalle sole imprese, in contabilità ordinaria o semplificata, a differenza delle disposizioni sulla rideterminazione dei valori d'acquisto dei terreni, che rileva ai fini della determinazione dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettere a e b, del Tuir). Restano, tuttavia, numerose le questioni interpretative che investono le regole sulla rivalutazione delle aree fabbricabili non ancora edificate, a partire da quella sulla sua esatta nozione.

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