Più autonomia per il leasing

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L’autore dell’articolo, il professor Renato Clarizia, Ordinario di diritto privato all’Università di Roma Tre, sottolinea come la riforma del diritto fallimentare sia intervenuta nella sostanza del leasing finanziario (articolo 72-quater del dlgs n. 5/2006) riconoscendogli una autonoma regolamentazione, inaccostabile a quella della locazione ordinaria o a quella della vendita rateale con riserva della proprietà. Prescindendo dal momento in cui interviene il fallimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto a che gli venga restituito il bene, essendone l’unico legittimo proprietario che ne gestisce in modo esclusivo la ricollocazione nel mercato, senza che l’utilizzatore possa ingerire, pur se a favore di questi è calcolato il ricavato della vendita. E’ il raggiungimento dell’equilibrio pieno tra gli interessi delle parti, senza logiche di vessazione (utilizzatore) o vantaggio (concedente), nel rispetto della par condicio creditorum, poiché il concedente si insinuerà al passivo per l’eventuale credito residuo dopo la vendita del bene.

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