Pertinenze degli immobili sempre al valore catastale

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Assonime - circolare n. 7 del 7 febbraio 2006 - riepiloga il nuovo dettato sulla tassazione delle compravendite immobiliari, che assume come base imponibile il valore catastale dei beni trasferiti, non più il prezzo dichiarato. L'applicabilità delle novità sulle compravendite riguarda, però, il solo contratto con oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (gruppo A, esclusa la categoria A10, che tratta gli immobili destinati ad uso ufficio). Un chiarimento recente del Fisco ha sottolineato come non possa considerarsi, per l'applicazione della novità di legge, l'unità immobiliare che non sia accatastata come abitazione ma sia, di fatto, utilizzata come tale. Un ulteriore chiarimento riguarda l'imposta di registro sul valore catastale, che si applica anche alle pertinenze dell'immobile principale, indipendentemente dal loro numero e dal fatto che siano cedute unitamente ad esso o in via separata.

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