Per le holding estere non scatta il ricalcolo

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Il Dl 223 del 2006 prevede il rimpatrio “forzoso” delle società estere con partecipazioni di controllo in società ed enti italiani. La loro residenza (salvo prova contraria) si considera ubicata in Italia al ricorrere anche di una tra queste due situazioni: la società è controllata, direttamente o indirettamente, da residenti in Italia, cumulando, per le persone fisiche, i voti che spettano ai familiari; la società è amministrata da un organo composto in prevalenza da residenti italiani. La decorrenza delle nuove norme porta a escludere l’obbligo per tali soggetti di tenere conto del ricalcolo dell’anticipo 2006. Anche le perdite da fusioni retroattive restano fuori dal maxiacconto Ires.

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