Legge 104 sui permessi pienamente applicabile al part-time
Pubblicato il 21 febbraio 2018
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Un principio ne muove un altro nella sentenza del 20 febbraio 2018, n. 4069, confutando le doglianze dell'INPS attraverso la conferma di un precedente giurisprudenziale (sentenza n. 22925/2017).
L'articolo 33 della Legge n. 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente, sia esso pubblico o privato, che assiste persona con handicap grave (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo se i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti) il diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche continuativamente.
Non discriminazione
Nel contesto normativo si inserisce l'articolo 4 del Decreto legislativo n. 61/2000, il Testo unico sul part-time, che anzitutto sancisce (comma 1) il principio di non discriminazione: il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.
La lettera b) del citato articolo 4, stabilisce che “il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” in relazione, in particolare:
- all'importo della retribuzione globale e delle sue singole componenti;
- all'importo della retribuzione feriale;
- all'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Possono, dunque, essere riproporzionati i soli trattamenti “economici”.
Il Legislatore ha inteso - in dichiarata attuazione del sopraccitato principio di non discriminazione – salvaguardare da qualsivoglia riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione di lavoro, gli istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale.
Il permesso mensile retribuito (di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992) è, infatti, espressione dello Stato sociale, che eroga una provvidenza per il tramite di facilitazioni ed incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza ad un parente disabile grave.
Diritto non comprimibile
In questa prospettiva si tratta, in definitiva, di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo, riconosciuto e garantito dalla nostra Costituzione all'articolo 32, che, rientrando tra i diritti inviolabili che la nostra Repubblica tutela, induce la Suprema Corte in questa sua temporalmente ultima pronuncia n. 4069/2018, a concludere che il diritto ad usufruire dei permessi in oggetto rappresenta un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica per il lavoratore a tempo pieno e per il lavoratore a tempo parziale.
- eDotto.com – Edicola del 2 ottobre 2017 - Tre giorni di permessi 104 se il part-time è superiore al 50% - Schiavone
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