Per il Lul conta la realtà più che il Ccnl
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 14 dicembre 2011
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Il ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 47 del 13 dicembre 2011, interviene sulle sanzioni da 150 a 1.500 euro (da 500 a 3.000 se riferita a più di dieci lavoratori) applicabili in tema di ipotesi di "infedele registrazione" delle ore di lavoro o delle somme erogate sul libro unico del lavoro (Lul) che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.
Nello specifico, quando le registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore o dalle somme effettivamente erogate allo stesso (ad esempio nei pagamenti fuori busta).
Per la sanzionabilità si deve considerare la difformità tra fatti reali e annotazioni eseguite: se tali registrazioni divergono da “quanto astrattamente previsto dal Ccnl” senza, però, risultare infedele rispetto al comportamento effettivo del lavoratore, la sanzione non è applicabile. Nel rispetto della realtà di fatto, dunque, il termine di paragone può non essere il ccnl applicato in azienda.
Ne consegue che l’illecito sussiste se la durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrispondono a quelle trascritte nel Lul, come per i fuori busta.
APPROFONDIMENTO
- ItaliaOggi, p. 36 - Nel Lul ci va la retribuzione reale - Cirioli - www.anclsu.com
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 38 - Sanzionate le annotazioni «infedeli» - Cannioto, Maccarone - www.lavoro.gov.it
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