Per il beneficio prima casa è sufficiente la coabitazione in regime di comunione

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Secondo l’ordinanza 15426 del 1° luglio 2009, emessa dalla Corte di cassazione, per far scattare il beneficio fiscale dell’aliquota ridotta Ici del 4% sulla prima casa basta la coabitazione dei coniugi in regime di comunione legale nell’immobile acquistato. Non rileva il fatto che solo la moglie del ricorrente abbia, come prescritto dalla legge al fine del godimento dell'agevolazione, trasferito la propria residenza nel Comune dell'immobile acquistato entro 18 mesi dalla data del rogito notarile. Infatti, per la giurisprudenza, l’altro coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull'acquisto della “prima casa”, tanto più in considerazione del fatto che i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione. La legge tributaria, che parla di residenza e non di residenza anagrafica, deve far ritenere la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento sufficiente a rispettare il requisito della residenza ai fini tributari.

Gioia Lupoi 

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