Per i sindaci fallimenti irrilevanti

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La sentenza n. 200501437, emanata dal Tar e depositata il 22 febbraio 2005, ha annullato una delle cause di ineleggibilità a sindaco di società quotate di cui all'art. 1, c. 4, del decreto ministeriale n. 162/2000. La disposizione annullata recita che non possono ricoprire la carica di sindaco quanti, per almeno 18 mesi (tra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi procedimenti e l'esercizio in corso), abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate, o in imprese dei settori creditizio, finanziario, mobiliare ed assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

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