Pensioni d’oro. Casse professionali escluse dalla riduzione

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Pensioni d’oro. Casse professionali escluse dalla riduzione

Ulteriori chiarimenti dall’Inps sulla riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.

Il taglio delle pensioni d’oro prevede che, nel quinquennio 2019/2023, i trattamenti di importo superiore a 100mila euro annui lordi erogati dall’Inps vengano decurtati percentualmente a seconda della fascia d’importo.

Nella circolare n. 116 del 9 agosto 2019 l’Inps precisa, sentito il ministero del Lavoro, che le pensioni da ridurre sono solo quelle erogate dallo stesso Inps con eccezione: delle pensioni d'invalidità, di quelle ai superstiti e a favore di vittime del dovere o azioni terroristiche, nonché delle pensioni liquidate dalle Casse professionali.

L’Istituto ricorda che le prime indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019), sono stati forniti con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019.

Pensioni d’oro. Le escluse e le incluse dalla riduzione

Più specificamente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha indicato che:

  • le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola;
  • sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.

Infatti, il dettato normativo fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.

Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997:

  1. non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
  2. rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.

Sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati con quota 100.

L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva: negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 maggio 2019 - Pensioni d’oro, riduzione operativa da giugno 2019 – Bonaddio

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