Ordinamento professionale dei commercialisti in consultazione. Proposte sull’accesso
Pubblicato il 15 giugno 2018
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Tra le proposte di modifica dell’Ordinamento professionale - d.lgs. n. 139/2005 – sottoposte a consultazione degli iscritti da parte del Cndcec fino al 4 luglio prossimo, si parla anche di accesso alla professione.
L’attenzione è diretta all’articolo 36 del documento che tratta dei requisiti per l’accesso all’albo.
Eliminato il requisito della cittadinanza e definito il domicilio del professionista
Emerge l’eliminazione del requisito attinente alla cittadinanza, posto che è vietato discriminare in base alla nazionalità del professionista.
Introdotta, invece, la definizione di domicilio professionale, attualmente non presente, che risulta essere coincidente con il luogo in cui il professionista esercita in modo stabile, continuativo e prevalente la propria attività. Il domicilio in parola deve risultare da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell’iscritto.
Trasferimento
Per quanto riguarda la parte dedicata al trasferimento dell’iscritto:
- viene previsto un nuovo comma all’art. 38 per i casi di richiesta di trasferimento da parte di soggetto sul quale pende un procedimento penale o un esposto di natura disciplinare. L’Ordine di destinazione dovrà ricevere anche gli atti del procedimento penale o l’esposto formalmente acquisiti;
- il contributo annuale in caso di trasferimento nel corso dell’anno, dovrà essere ripartito tra l’Ordine di provenienza e l’Ordine di destinazione in relazione al periodo di iscrizione in ciascuno degli albi.
Cancellazione dall’albo o dall’elenco
Viene prevista l’introduzione di un nuovo articolo, il 38-bis, che disciplina le ipotesi di cancellazione dall’albo o dall’elenco.
Tassative le ipotesi di cancellazione:
- nei casi di incompatibilità;
- quando viene meno il requisito relativo al godimento del pieno esercizio dei diritti civili;
- quando l'iscritto trasferisce sia la sua residenza, sia il suo domicilio professionale, in località posta fuori della circoscrizione del Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto o comunque si rende irreperibile;
- nel caso di mancato pagamento dei contributi annuali.
In tale ultimo caso, viene assegnato un termine per effettuare l’adempimento.
Tirocinio
Al fine di riallineare il tirocinio professionale a quello necessario per l’accesso al registro dei revisori, si sottopone alla riflessione degli Ordini territoriali la possibilità di procrastinare dai 18 mesi attuali a tre anni la durata del tirocinio. Due sarebbero da svolgere in concomitanza con il biennio della laurea specialistica.
Ridotta da 5 a 2 anni l’anzianità del dominus per poter accogliere tirocinanti.
Previsto, poi, il riconoscimento a favore del tirocinante di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
- eDotto.com – Edicola del 8 giugno 2018 - Cndcec. Revisione dell'ordinamento professionale: stato lavori – G. Lupoi
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