Operazioni di factoring, obblighi antiriciclaggio più snelli
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 20 agosto 2014
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Rimarrà in consultazione fino al 19 settembre 2014 il documento redatto dalla Banca d’Italia su «Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring» contenente le modifiche ad alcune disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione in Archivio unico informatico (Aui) relative agli obblighi antiriciclaggio applicabili al debitore ceduto nell’ambito di operazioni di cessione di crediti in massa.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate agli indirizzi:
Banca d'Italia, Servizio regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53 - 00184, Roma;
servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it;
ram@pec.bancaditalia.it.
Le modifiche che vengono proposte sono quelle secondo cui il debitore ceduto nell’ambito delle operazioni di factoring non è considerato cliente, nemmeno occasionale, della società cessionaria, a meno che non intervenga un accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, come, per esempio, una dilazione di pagamento.
Ne deriva che le operazioni dallo stesso effettuate non vanno sottoposte ad adeguata verifica né registrate in Archivio unico informatico. Tale esenzione è frutto della circostanza che il debitore ceduto non è più considerato cliente del creditore cessionario.
La Banca d’Italia, in relazione alle difficoltà di ordine pratico evidenziate dalle società di factoring nell'adempiere agli obblighi di adeguata verifica e registrazione in Aui, ha esaminato la possibilità di una eventuale revisione della disciplina secondaria, che pur traducendosi in una semplificazione degli oneri a carico delle società di factoring non si traduca, di fatto, in un abbassamento degli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa italiana.
- ItaliaOggi, p. 26 – Factoring semplificato – Galli
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