Nuovo sostegno ai co.co.pro.

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Prosegue, nel 2012 e "nel limite di spesa per il 2012 pari ad euro 13 milioni", l’intervento a sostegno del reddito verso i collaboratori coordinati e continuativi a progetto (cd. “co.co.pro.”).

La precisazione proviene dal messaggio Inps n. 6762 del 19 aprile 2012.

CONDIZIONI

Sono riconfermati i requisiti da sempre richiesti all’atto di presentazione della domanda, ai fini della sua presa in considerazione, vale a dire:

1. monocommittenza, con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro = implica l’avere lavorato per un unico datore di lavoro; tale caratteristica deve essere riferita al periodo di tempo relativo all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello al termine del quale si è verificato l’evento "fine lavoro". Se nel predetto periodo di riferimento il richiedente ha fornito la propria collaborazione in favore di più committenti, è esclusa la monocommittenza e, dunque, la prestazione. Sono, perciò, in regime di monocommittenza tutti i co.co.pro. che per il periodo di lavoro considerato ai fini della prestazione a sostegno del reddito in oggetto, non abbiano svolto contemporaneamente altro rapporto di lavoro o altra collaborazione in favore rispettivamente di un datore di lavoro o altro committente. Nello stesso anno solare, il beneficiario della prestazione può aver operato con diversi committenti, purché i relativi periodi di co.co.pro. non si sovrappongano;

2. dato reddituale riferito all’anno precedente = il requisito reddituale richiesto dalla Legge va accertato con riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente all’anno di riferimento, cioè all’anno in cui si è verificato l’evento "fine lavoro". Pertanto: per le domande il cui anno di riferimento è il 2012, occorre accertare i redditi 2011; per le domande il cui anno di riferimento è il 2011, occorre accertare i redditi 2010; per le domande il cui anno di riferimento è il 2010, occorre accertare i redditi 2009; per le domande il cui anno di riferimento è il 2009, occorre accertare i redditi 2008. In tale anno, il limite massimo reddituale previsto per l’accredito contributivo è di 13.819 € (cd. “minimale di reddito”). Circa il reddito da considerare, viene ritenuto vada identificato con il reddito soggetto a contribuzione e, quindi, con il reddito lordo complessivo di cui alla parte C, sezione 2 (Collaborazioni coordinate e continuative), punto 12 del modello CUD (Compensi corrisposti al collaboratore);

3. accredito contributivo di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente = per gli anni di riferimento 2010, 2011 e 2012, l’accredito di mensilità non può essere inferiore ad uno. Per l’anno di riferimento 2009, l’accredito di mensilità non può essere inferiore a tre;

4. accredito nella gestione separata di almeno tre mensilità nell’anno precedente l’anno di riferimento = nell’anno che precede il periodo in cui si è verificato l’evento "fine lavoro", devono essere presenti almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione separata. Per i soli rapporti di lavoro co.co.pro. il cui evento di fine lavoro si sia verificato nell’anno 2009, unitamente al predetto requisito minimo di accredito contributivo nell’anno precedente (tre mesi), dovrà anche accertarsi che nello stesso precedente anno risultino privi di copertura contributiva, presso la Gestione separata, almeno due mesi. Sul punto, l’Inps chiarisce che, analogamente a quanto previsto per l’indennità di disoccupazione e in mancanza di una espressa norma di legge in senso contrario, sono da considerare utili ai fini della prestazione in oggetto anche i periodi di contribuzione figurativa;

5. assenza di contratto di lavoro da almeno due mesi (questa condizione deve insistere al momento della presentazione della domanda di prestazione) = l’assenza di contratto da almeno due mesi è da intendersi come mancanza di lavoro al momento della domanda. Al riguardo, l’interessato dichiara nella stessa domanda di avere i requisiti previsti nella norma di Legge. Al fine del riscontro del requisito, occorrerà verificare nell’ultimo e-mens, prodotto dal committente, la data di fine attività. Tale elemento potrebbe non essere sufficiente ad escludere l’assenza di lavoro in quanto in presenza di un pagamento differito del compenso, il committente effettuerà l’e-mens esclusivamente al momento del pagamento. Pertanto, con riferimento al periodo di lavoro, occorrerà consultare anche le dichiarazioni contenute in Unilav. Tale requisito è previsto solo per gli anni di riferimento relativi al 2010, 2011 e 2012. L’istanza di prestazione va presentata con modello COD.SR92, entro i successivi 30 giorni dalla data in cui si intendono verificati i predetti presupposti.

Quella in argomento è una prestazione una tantum, che opera esclusivamente per i co.co.pro. di cui all’articolo 61, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, e successive modifiche. Sono pertanto esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata il cui rapporto di lavoro non sia inquadrabile nell’ambito di applicazione del citato articolo di Legge.

E’ prescritto che la prestazione che commentiamo sia applicabile solo a coloro, tra i co.co.pro, che non siano assicurati presso altre Casse previdenziali, ma che siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata. La preclusione, che vale anche per i pensionati, comporta l’applicazione di un’aliquota del 17 per cento. ALIQUOTE Queste le percentuali d’imposta determinate per i soggetti ammessi all’intervento di sostegno:

- per l’anno 2012, l’aliquota del 27,72%;
- per gli anni 2010 e 2011, l’aliquota del 26,72%;
- per l’anno 2009, l’aliquota del 25,72%.

Le aliquote contengono le percentuale dello 0,72 per finanziare l’indennità di maternità, l’assegno per il nucleo familiare, l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

Per l’anno in corso, dunque, l’aliquota contributiva ai fini del calcolo dell’indennità è aumentata di un punto percentuale rispetto all’anno 2011.

QUADRO DELLE NORME:

1. INPS - MESSAGGIO n. 6762 del 19 aprile 2012;
2. DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 2003, articolo 61, comma 1;
3. INPS – CIRCOLARE n. 74 del 26 maggio 2009.
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