Nuove tariffe professionali al traguardo

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Ufficioso, il Decreto del ministero della Giustizia che stabilisce i parametri cui il giudice deve attenersi per fissare, in difetto di accordo, i compensi di avvocati, notai, commercialisti ed esperti contabili aspetta la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”. Sì al regolamento, con osservazioni, dal Consiglio di Stato col Parere n. 3126 del 2012.

 

Nel Parere n. 3126/2012, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha indicato suggerimenti e modifiche auspicabili.

 

Vi leggiamo che:

 

®    si ravvisa l'opportunità di inserire nell'articolo 1 un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare;

 

®    appare preferibile, anche per maggiore trasparenza nei confronti del cliente, modificare il comma 2 dell'articolo 1, nel senso che il compenso è unitario e omnicomprensivo e comprende anche le spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del compenso stesso;

 

®    si suggerisce, vista anche la particolare situazione economica, di non adeguare necessariamente le tariffe all'incremento Istat per le professioni liberali: "l'adeguamento può anche avvenire in misura inferiore all'indice Istat soprattutto in un momento in cui gran parte del Paese è stata chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contingenza economica e finanziaria. Tali considerazioni sono ancor più valide oggi con l'aggravarsi della crisi finanziaria, e inducono a suggerire di contenere l'adeguamento rispetto alle precedenti tariffe in misura inferiore a quello indicato dall'amministrazione.";

 

®    nelle tabelle si deve "evitare l'utilizzo di forcelle numeriche o percentuali e indicare solo il valore numerico o percentuale medio, sul quale opereranno gli eventuali aumenti fino alla misura massima (anche se non vincolante) e le eventuali diminuzioni, mai predeterminate nel minimo";

 

®    anche se la maggiore o minore durata del processo non è elemento nella piena disponibilità del professionista, dipendendo in gran parte dall'autorità giudiziaria, il radicale cambiamento derivante dalla eliminazione del sistema tariffario impone di superare anche tale inconveniente e lo strumento è l'inserimento nell'articolo 4 dello schema di una disposizione di carattere premiale (aumento del compenso) in caso di rapidità del giudizio, dipendente da scelte processuali dell'avvocato (ad esempio, consenso o richiesta di riti accelerati o rispetto del principio di sinteticità nella redazione degli atti) e di una disposizione penalizzante, in caso di condotta opposta di ostacolo alla accelerazione del giudizio.

Ulteriori correzioni seguite al Parere del Consiglio di Stato sono state apportate in via generale.

 

Altri impulsi non sono stati recepiti. Ad esempio, non sono state inserite nel compenso unitario e onnicomprensivo le spese sostenute dal professionista. A conti fatti, i nuovi compensi rispetto alle vecchie tariffe, caleranno circa del 30%.

 

La necessità del Decreto deriva dall’abolizione delle tariffe che ha operato il precedente Decreto legge n. 1 del 2012 sulle liberalizzazioni, che per le professioni ha stabilito l’eliminazione delle tariffe professionali e l’obbligo, su richiesta del cliente, di pattuire un compenso (anche non scritto) per l'incarico; ancora: l’obbligo di assicurazione professionale.

 

Di seguito, l’articolo 9 del Dl n. 1/2012 che il regolamento qui commentato attua e che abolisce le vecchie tariffe professionali ispirandosi al criterio generale del compenso unico.

 

Capo III

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 9

Disposizioni sulle professioni regolamentate

 

(( 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

 

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

 

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante e' riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

 

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

 

6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

 

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»; b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi; c) la lettera d) e' abrogata.

 

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

 

Nello specifico delle diverse categorie:

 

-  per i notai sono individuate, ai fini della determinazione del compenso, cinque categorie di atti circa beni immobili, mobili, atti societari, atti di valore indeterminato o indeterminabile e quelli che non possono essere ricondotti a categorie precedenti, delle quali saranno considerati valore medio dell'atto, difficoltà e complessità dell'atto, impegno profuso, tempo impiegato, nonché eventuale urgenza, impegno di studio, ricerca e approfondimento necessari;

 

- per i commercialisti (dottori commercialisti, ragionieri ed esperti contabili), il Decreto elimina la distinzione tra rimborsi spese, indennità e onorari e, all'interno di questa categoria, le ulteriori distinzioni, per giungere, come noto, fino ad un compenso con una sua struttura unitaria e onnicomprensiva.

 

Riduce ad undici le tipologie di attività per le quali sono previsti parametri per la determinazione del compenso e sono stabilite sia la ripartizione in scaglioni progressivi del valore della pratica che l'applicazione di una forbice percentuale (da un minimo a un massimo) da calcolare su quel valore.

 

Sono:

 

  • AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA;
  • LIQUIDAZIONE AZIENDALE;
  • VALUTAZIONI, PERIZIE E PARERI;
  • REVISIONI CONTABILI;
  • TENUTA DELLA CONTABILITA’;
  • FORMAZIONE DEL BILANCIO;
  • OPERAZIONI SOCIETARIE;
  • CONSULENZA CONTRATTUALE E FINANZIARIA;
  • ASSISTENZA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI;
  • ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E CONSULENZA FINANZIARIA;
  • SINDACO DI SOCIETA’.

 

Capo III

Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili

SEZIONE PRIMA

Disposizioni generali

 

Art. 15 (Tipologia di attività)

 

1. Per l’applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:

 

a) amministrazione e custodia;

b) liquidazione di aziende;

c) valutazioni, perizie e pareri;

d) revisioni contabili;

e) tenuta della contabilità;

f) formazione del bilancio;

g) operazioni societarie;

h) consulenza contrattuale ed economico-finanziaria;

i) assistenza in procedure concorsuali;

l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;

m) sindaco di società.

 

2. Quando la prestazione professionale ha per oggetto attività diverse da quelle elencate al comma 1, per il

professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili il compenso è determinato in analogia alle disposizioni del presente capo.

 

Art. 16 (Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto e per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, si intendono per:

 

a) «professionista iscritto negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»: il dottore commercialista, il ragioniere commercialista, l’esperto contabile iscritti all’albo;

b) «valore della pratica»: entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali;

c) «componenti positivi di reddito lordi», la sommatoria dei seguenti componenti reddituali risultanti dal conto economico:

1) il valore della produzione, con esclusione delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, e degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

2) il valore complessivo dei proventi finanziari;

3) tutte le rideterminazioni dei valori, quali rivalutazioni e ripristini, dell’attivo dello stato patrimoniale imputate al conto economico;

4) il valore complessivo dei proventi straordinari;

d) «attività»: il valore complessivo dell’attivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile;

e) «passività»: la somma dei valori delle voci B, C, D ed E della sezione “Passivo” dello schema di cui all’articolo 2424 del codice civile;

f) «assistenza tributaria»: la predisposizione su richiesta e nell’interesse del cliente di atti e documenti aventi rilevanza tributaria sulla base dei dati e delle analitiche informazioni trasmesse dal cliente, che non richiedono particolare elaborazione;

g) «rappresentanza tributaria»: l’intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, presso le commissioni tributarie, e in qualunque altra sede anche in relazione a verifiche fiscali;

h) «consulenza tributaria»: la consulenza, in qualsiasi materia tributaria, di carattere generale o specifico, prestata, in particolare, per l’analisi della legislazione, dell’interpretazione e applicazione, anche giurisprudenziale e dell’amministrazione finanziaria, di disposizioni, in sede di assistenza tributaria e in sede di scelta dei comportamenti e delle difese in relazione all’imposizione fiscale, anche in ambito contenzioso.

 

Art. 17 (Parametri generali)

 

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:

 

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;

f) pregio dell’opera prestata.

 

2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo.

 

3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

 

Art. 18 (Maggiorazioni e riduzioni)

 

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in

condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

 

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

 

SEZIONE SECONDA

Disposizioni e parametri specifici

 

Art. 19 (Amministrazione e custodia)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di amministrazione e custodia di aziende è determinato dalla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 1 della tabella C–Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 20 (Liquidazioni di aziende)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente incarichi di liquidatore ai sensi degli articoli 1977,

2275, 2309 e 2487 del codice civile, ovvero di liquidatore giudiziale, è determinato dalla sommatoria sul totale dell’attivo realizzato e sul passivo accertato e il compenso è liquidato, di regola, in misura pari a quanto indicato dal riquadro 2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 21 (Valutazioni, perizie e pareri)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 22 (Revisioni contabili)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell’autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l’accertamento della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 23 (Tenuta della contabilità)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità ordinaria, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilità semplificata, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 24 (Formazione del bilancio)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi per la formazione del bilancio, è determinato

in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attività e delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto stabilito dal riquadro 6 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 25 (Operazioni societarie)

 

1. Il valore della pratica di liquidazione di incarichi per la costituzione e per le successive variazioni dello statuto sociale, incluse le trasformazioni, di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del capitale sottoscritto ed è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi per le fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie di qualunque tipo di società, ente o associazione, è determinato in funzione del totale delle attività delle situazioni patrimoniali utilizzate per l’attività professionale svolta, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 7.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 26 (Consulenza e assistenza contrattuale e consulenza economico-finanziaria)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i

tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato

in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 27 (Assistenza in procedure concorsuali)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale e, altresì, nel corso di una procedura di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione di debiti e di amministrazione straordinaria, è determinato in funzione del totale delle passività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 9 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

2. Le percentuali di liquidazione indicate in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà nel

caso in cui le procedure si concludono con esito negativo.

 

Art. 28 (Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria)

 

1. Il compenso per gli adempimenti dichiarativi e le prestazioni connesse è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 10.1 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle

commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato, per ogni grado di giudizio, in funzione dell’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.2 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria è determinato in funzione dell’importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell’atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 10.3 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

Art. 29 (Sindaco di società)

 

1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull’amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C – Dottori commercialisti ed esperti contabili.

 

2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà.

 

3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l’ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.

 

Citiamo in questo contributo, a proposito della categoria dei commercialisti, l’Informativa n. 66 del 31 luglio 2012, con cui Claudio Siciliotti avvisa i presidenti dei Consigli degli Ordini locali che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, tramite il gruppo di studio “Tariffa Professionale”, ha approvato un facsimile di “lettera di incarico professionale”, in virtù della disposizione dell'articolo 9, comma 4, D.L. n. 1/2012, secondo cui il compenso per la prestazione professionale va pattuito al momento del conferimento dell'incarico.

 

Nella comunicazione, il cliente deve essere informato sul grado di complessità dell'incarico e degli oneri prevedibili. Questi devono includere tutte le voci di costo delle singole prestazioni (spese, oneri, contribuiti). Non deve, poi, mancare il riferimento agli estremi della polizza professionale. Il compenso deve essere commisurato all'importanza dell'incarico da svolgere.

 

Mentre ricorda che la forma scritta dell'incarico, a pena di nullità, è obbligatoria solo per gli incarichi da cliente ad avvocato, il consiglio è di stilare comunque un preventivo per iscritto.

 

- per gli avvocati, infine, i parametri non comprendono le spese, gli oneri e i contributi connessi alla lite, mentre comprendono i costi degli ausiliari di fiducia del professionista, fuorché quelli del consulente di parte, che è un fiduciario del cliente.

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