Nuova Sabatini cumulabile
Pubblicato il 20 maggio 2016
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Il MiSE ha aggiornato al 18 maggio 2016 le FAQ sulla nuova Sabatini, l'agevolazione per l'acquisto di beni nuovi strumentali all'attività d'impresa.
Dalle risposte si apprende che:
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per lo stesso bene è possibile il cumulo con tutte le norme che prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, infatti non è aiuto di stato;
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a pena di revoca, l'impresa deve presentare al ministero la richiesta di erogazione della prima quota di contributo entro 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento, successivamente al pagamento a saldo dei beni agevolati;
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le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di 12 mesi dalla precedente richiesta ed entro i 12 mesi successivi a tale termine;
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nella piattaforma sono presenti funzionalità per apportare modifiche ai dati sia durante la compilazione dei campi, che successivamente alla generazione della modulistica da firmare digitalmente;
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non è possibile, invece, modificare le informazioni dopo aver completato la trasmissione della documentazione firmata, poiché si chiude il processo di richiesta della prima quota di erogazione.
I nuovi termini non sono retroattivi
I nuovi termini ex DM 25 gennaio 2016 non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto (10 marzo 2016).
L'impresa che ha ultimato l’investimento prima del 10 marzo 2016 deve rispettare le seguenti decorrenze:
- se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
- se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;
- se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
Infine, una precisazione sulla rinuncia alla Sabatini Ter
Si chiarisce che l’impresa può rinunciare al contributo, dandone opportuna comunicazione (punto 15 della Circolare 23 marzo 2016, n. 26673), tuttavia in tutti i casi di revoca del contributo la banca/intermediario finanziario ha facoltà di non procedere alla risoluzione del contratto di finanziamento stipulato con l’impresa.
- eDotto.com - Edicola del 6 maggio 2016 - Nuova Sabatini Ter, domanda in bollo - Moscioni
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