Novità per la relazione unitaria del collegio sindacale. Si inizia con il giudizio

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Novità per la relazione unitaria del collegio sindacale. Si inizia con il giudizio

Una versione aggiornata della relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti è stata pubblicata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il documento, arrivato alla terza edizione, rivisita la versione uscita a marzo 2017, e contiene  le ultime novità regolamentari in materia; infatti con determina del Ragioniere Generale dello Stato del 31 luglio 2017 sono  stati emanati i nuovi ISA  (n. 700, 705, 706, 710) e con determina RGS del 15 giugno 2017 è stato adottato il nuovo principio SA Italia n. 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”.

Viene specificato che il lavoro è stato svolto anche considerando il recente documento “Approccio metodologico alla revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori “, in cui è stata proposta dal Cndcec una nuova versione della metodologia per rispondere, in linea con l’audit risk model, alle esigenze di miglioramento della qualità degli incarichi.

La struttura del testo è quella consueta: tratta preliminarmente della relazione unitaria, quindi riporta le novità derivanti dalla intervenuta riforma, i riferimenti alla vigilanza e alle osservazioni in merito al bilancio, ed infine presenta uno schema-tipo di relazione.

Giudizio del revisore all’inizio della relazione unitaria

La principale novità nel modello standard di relazione di revisione all’interno della relazione unitaria è che il giudizio del revisore dovrà essere posto all'inizio del documento. Oltre al giudizio, il revisore deve (in precedenza questi elementi facevano parte del paragrafo introduttivo della relazione):

  • identificare la società il cui bilancio è stato revisionato;
  • dichiarare che il bilancio è stato oggetto di revisione contabile;
  • identificare l’intestazione di ciascun prospetto che costituisce il bilancio;
  • fare riferimento alle note che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati;
  • specificare la data o l’esercizio di riferimento per ciascun prospetto che costituisce il bilancio.

A seguito della parte che riguarda il giudizio, la relazione di revisione deve comprendere la sezione “Elementi alla base del giudizio” dove il revisore:

  • dichiara che la revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia;
  • rinvia alla sezione della relazione che descrive le sue responsabilità stabilite dai principi di revisione internazionali ISA Italia;
  • dichiara la sua indipendenza dalla società revisionata in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano;
  • dichiara di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Importate è la novità che, in tale sezione, il revisore deve identificare i responsabili della supervisione del processo di predisposizione dell’informativa finanziaria.

Risulta arricchita di contenuti la sezione riguardante la responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio: si segnala la dichiarazione del revisore con cui, nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, afferma di aver  esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dell’incarico.

Secondo le parole dei due Consiglieri nazionali delegati alla materia, Raffaele Marcello e Antonio Borrelli “il documento conferma l’impegno di questo Consiglio Nazionale sulla strada della costruzione fattiva di strumenti e supporti al servizio della soluzione di problemi professionali concreti e spesso trascurati dal legislatore e dallo standard setter, come la stesura della relazione unitaria di controllo societario. Siamo convinti della strada così intrapresa – dalla quale non si può più tornare indietro – e ci impegneremo, in futuro, per servire ancora meglio i professionisti italiani lungo l’itinerario di miglioramento della qualità e dell’efficienza degli incarichi di revisione legale”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 22 marzo 2017 - Relazione di revisione per i bilanci 2016 Indicazioni Cndcec – Moscioni

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