Nota delle Dogane sul credito d'imposta sul carburante

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L'Agenzia delle dogane, con la nota n. 45963 del 20 aprile 2012, fornisce chiarimenti sugli adempimenti per l'ammissione al credito d'imposta sul gasolio per le imprese esercenti attività di trasporto, così come strutturato dal decreto legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.

In particolare, per la determinazione dei litri consumati, nella nota si spiega che per litri consumati devono intendersi quelli riforniti, quali risultanti dalle indicazioni riportate in fattura. Per la dichiarazione relativa all'anno 2011 il parametro per imputare il consumo è costituito dal momento di effettuazione della fornitura di gasolio, così come per la dichiarazione trimestrale relativa all'anno 2012.

Ulteriori precisazioni vengono fornite per i casi di emissione differita di fatture, di rifornimento da depositi o distributori privati di carburanti, di consumi di gasolio da parte di autoveicoli destinati a trasporti specifici come, ad esempio, furgoni, frigoriferi, betoniere ed altri mezzi similari.

L'Agenzia ricorda i termini per la presentazione delle dichiarazioni agli Uffici delle dogane, che sono:

- il 30 aprile 2012, per la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio del primo trimestre 2012;

- il 30 giugno 2012, per la dichiarazione dei consumi relativi all'anno solare 2011.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 - Conta la data di fornitura per il rimborso dell'accisa - Rosati

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