Norme sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati in vigore dal 7 aprile 2010

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Alcune norme recate dal decreto legislativo 39/2010, di recepimento della direttiva Ue 43/2006, sono in vigore dal 7 aprile 2010 e altre sono ancora da attuare con regolamento ad hoc.

In sintesi, sono operative già dalle prossime assemblee le seguenti nuove regole per i revisori contabili ed il controllo legale dei bilanci:

- sulla nomina, revoca e dimissioni dall’incarico di revisore (articolo 13), che vede l’organo di controllo (collegio sindacale) proporre il revisore o la società di revisione, con motivazione che considererà anche la congruità dell’onorario;

- sul concetto di indipendenza dettato dall’articolo 10 del decreto (“Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.”) che comporta l’assenza fra revisore e società revisionata di relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, diretto o indiretto, nonché di relazioni derivanti da servizi diversi dalla revisione che ne compromettano l’indipendenza;

- sui criteri della determinazione del compenso del revisore o della società di revisione, con l’indicazione delle questioni da tenere in considerazione;

- sull’obbligatorietà del collegio sindacale nelle Srl;

- sulle disposizioni che si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico, che specifica definizione e periodo di incarico degli enti e vieta che negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale possa essere esercitata dal collegio sindacale (salvo eccezioni);

- sul regime sanzionatorio.
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