Libretti al portatore. Norma antiriciclaggio: entro il 31 dicembre 2018 obbligo di estinzione
Pubblicato il 23 novembre 2018
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Il Mef ricorda che entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti, altrimenti si rischia l’applicazione di una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Con il comunicato stampa n° 187 del 22 novembre 2018, il Ministero spiega che l’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio.
Già a decorrere dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, banche e Poste italiane devono emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data i libretti bancari o postali al portatore non possono più essere trasferiti da un portatore ad un altro.
La novità è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore.
Cosa fare se si è in possesso di un libretto al portatore?
Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:
-
chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;
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trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;
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chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.
Cosa accade a chi non si reca in banca o presso l’ufficio postale per l’estinzione entro il 31 dicembre 2018?
Dopo questa data i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Ciò significa che banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
Banche e Poste italiane S.p.A. provvederanno a dare la massima informazione e diffusione alle disposizioni in materia di estinzione dei libretti al portatore, rammentando alla clientela l’importanza di prestare la massima attenzione al rispetto dei termini fissati dalla legge.
- eDotto.com - Edicola del 4 ottobre 2017 - Antiriciclaggio FAQ sulla nuova normativa - Moscioni
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