No alla multa per eccesso di velocità se c’è solo la percezione soggettiva del vigile

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La Corte di cassazione, con sentenza n. 22891 del 28 ottobre 2009, ha confermato la pronuncia di un giudice di pace che, in materia di violazioni al Codice della Strada, aveva annullato la multa elevata da un vigile ad un automobilista con rifermento alla rilevazione dell’infrazione di eccesso di velocità.

L’annullamento della multa deriva dal fatto che l’agente accertatore, nella situazione in cui si trovava ossia all’interno della sua auto di servizio, non poteva avere una percezione adeguata e corroborata da elementi oggettivi sul superamento del limite di velocità. Questo dato, infatti, risultava legato solamente alla percezione soggettiva del vigile.

Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – La parola del vigile non basta – Alberici

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